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STATUTUM
REGIONARUM UNITARUM EUROPE ORBISQUE
RE.UN.E.O.
AUGUSTO AGOSTINI
Pieve S. Stefano, 1° maggio 2024
PREMESSA, al gentile Lettore
Il presente STATUTUM nasce da due tematiche basilari e questioni fondamentali:
da una pesante critica alla Costituzione Italiana,
dalla necessità di individuare principi universali condivisi per trovare modi di vivere sul pianeta Terra basati sullo ius e non sulla guerra, in modo da destinare risorse alla ricerca scientifica ed alla salvaguardia del pianeta e non alla sua progressiva distruzione.
La critica alla Costituzione Italiana.
Ho iniziato a rendermi conto che qualcosa di bacato ci fosse nella Costituzione Italica con la mia prima esperienza in un'aula di giustizia, esperienza sconcertante: fu il mio “rito di iniziazione” nella società italica, segnando il passaggio dagli ideali della fanciullezza alla cruda realtà dei costumi italici.
Le successive esperienze in materia di giustizia non furono migliori, anzi sempre peggio! E mi rendevo sempre più conto di quanto storta fosse la Costituzione Italica.
Poi arrivarono le esperienze come progettista e direttore dei lavori di opere pubbliche, di tecnico comunale e di attento osservatore di opere pubbliche, vedendo sempre il dispregio per il buon costruire, gli occhi chiusi dei direttori dei lavori che ambivano più al “cesto natalizio” che a lasciare RES PUBLICAE durature e ben fatte ai loro figli e nipoti: ed ancora una volta la motivazione ab origine andava ricercata nella insipienza, insussistenza, vaghezza, insulsaggine, contradditorietà, evanescenza della italica costituzione.
Forse i cosidetti padri, anzi patrigni, costituenti vollero scrivere una poesia con frasi evocative, generiche e non regole prescrittive chiare, nette che dessero vita a precisi diritti e precisi doveri.
Ma i difetti predetti mi apparvero chiari, evidenti, lampanti quando circa sette anni fa trascrissi e tradussi dal latino lo “Statuto di Pieve S. Stefano” del 1385, dovendo studiare elementi di diritto romano per capire quello che leggevo.
I tre Statutari che redassero quello Statuto, immersi nello ius romanus, mi apparvero giganti rispetto alla piccolezza ed insipienza dei patrigni costituzionali nostrani.
Si tratta di uno Statuto, quello di Pieve del 1385, estremamente prescrittivo e persino sanzionatorio; dava vita a precisi diritti e precisi doveri, conteneva meccanismi di adeguamento ai tempi; ogni disposizione, ponderata ed attentamente valutata, dava luogo ad un preciso, consapevole e voluto effetto: l'esatto contrario della italica costituzione.
Ormai l'Italia è immersa e sprofondata in una crisi che la sta lacerando giorno dopo giorno, come se fosse attaccata da un cancro che quotidianamente uccide qualche cellula, poco alla volta, in modo impercettibile, ma la rende sempre più debole ... a quando la morte?
Quel cancro ha un incubatore: la pedita di valori etici laici e confuciani, e trova nella italica costituzione nutrimento e protezione.
La necessità di individuare principi universali condivisi.
Ormai il pianeta Terra è diventato piccolo e lo diventerà sempre di più.
Il pianeta non può mantenere in modo decoroso, dignitoso ed umano più di 4 miliardi di persone, e siamo già al doppio.
A ciò si aggiunge la stupidità umana, l'homo homini lupus, che sperpera le risorse del pianeta e lo sta progressivamente distruggendo, preferendo investire immense risorse nelle guerre anziché nella tutela della Terra, nella salvaguardia della specie umana e nella colonizzazione dello spazio.
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Un primo tentavivo di soluzione è stata la creazione della Unione Europea, tentativo raffazzonato, caotico, contradditorio, frutto di infiniti compromessi economici e politici che hanno sovrapposto al caos istituzionale degli stati nazionali storici il caos giuridico-istituzionale della UE stessa, generando un vero e proprio “puttanaio” che deve essere razionalizzato e reso efficiente.
Da questi due precedenti punti, dallo ius romanus e dallo “Statutum Castri Plebis Sancti Stephani” del 1385 nasce la presente proposta con il preciso scopo di iniziare una seria, razionale, previdente riflessione per istituzionalizzare principi ed organi politico-amministrativi basilari, universali e condivisi, nell'interesse delle future generazioni in modo che sia lo ius a dirimere le controversie per consentire una pacifica convienza tra gli uomini basata sul “contratto”, ovvero “instrumentum”, da cui scaturiscono tre grandi principi e fattispecie giuridiche dello “ius romanus”, oggi del tutto dimenticati: pace, concordia e remissione.
Il nuovo Stato che ho concepito, anzi vagheggiato, denominato Reuneo, si estende potenzialmente su tutti e cinque i continenti ed accorpa regioni e popoli con le più disparate tradizioni, culture e storie, con problemi di varia natura e risorse altrettanto disparate.
Per dirla con l'imperatore Carlo V: “Nello Stato Reuneo non tramonta mai il sole” !
Per coerenza con la lingua universale proposta, il latino, nella rubrica ho affiancato al titolo degli articoli in italiano il titolo in latino.
Il termine "regionarum" e non "regionum" (gen. pl. 3^a decl.) è dovuto al fatto che si tratta di un nuovo vocabolo che attribuisco alla prima declinazione, per denominare un nuovo istituto territoriale-politico-amministrativo-organizzativo che colma il vuoto lasciato dallo “stato nazionale”, concetto e istituto che ritengo obsoleto e da abbandonare.
Mi riservo di puntualizzare meglio le mie riflessioni e le mie esperienze di vita, sopra solo accennate, in una “memoria” che sto pensando di scirvere sulla mia vita ... e non potrebbe essere altrimenti visto che vivo nella “Città del Diario” che raccoglie diari, memorie ed epistolari inediti da tutt'Italia ed anche oltre.
Pieve S. Stefano, 1° maggio 2024 Augusto Agostini
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STATUTUM REGIONARUM UNITARUM EUROPE ORBISQUE - RE.UN.E.O.
RUBRICA CAPITULORUM
INDICE DEI CAPITOLI
INCIPIT
Art. 1 - De initio Status Reuneo eiusque potestate et dominio
Art. 1 - Della nascita dello Stato Reuneo e della sua sovranità.
Art. 2 – De lingua locuta et scripta.
Art. 2 – Della lingua parlata e scritta
CAPUT 1°
DE ORDINAMENTO STATUS AC DE PUBLICA ADMINISTRATIONE
CAPO 1
DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 3 - De publica administratio, eiusque fastigiis vel gradibus et functionibus publicis.
Art. 3 - Della amministrazione pubblica, dei livelli amministrativi e delle funzioni pubbliche.
Art. 4 – De Regionibus eorumque coniunctione vel scissione.
Art. 4 – Delle Regioni, della loro associazioni e dissociazione.
Art. 5 – De potestatibus exclusoriis vel propriis Regionarum
Art. 5 – Delle competenze esclusive delle Regioni
Art. 6 – De Comunibus eorumque cooptatio.
Art. 6 – Dei Comuni e loro aggregazione.
Art. 7 – De potestatibus axclusoriis vel propriis Comunium
Art. 7 – Delle competenze esclusive dei Comuni
Art. 8 – De prohibitio condi ulteriores Entes publicos vel gradus administrationis territorii.
Art. 8 – Del divieto di creare altri enti e livelli amministrativi territoriali.
Art. 9 – De RENCRATIA, de Civibus ac Apolidis.
Art. 9 – Della RENCRAZIA, dei Cittadini e degli Apolidi.
Art. 10 - De minoribus aetatis.
Art. 10 - Dei minorenni.
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Art. 11 – De iuris stato.
Art. 11 – Dello stato di diritto.
Art. 12 - De potestate Rei Publicae ad legiferandum, videlicet de Senatu.
Art. 12 - Del potere legislativo statale, ovvero del Senato.
Art. 13 – De Principe Senatorum vedelicet de Capo Rei Publicae
Art. 13 – Del Primo Senatore ovvero del Capo dello Stato.
Art. 14 – De nominatione Gubernatoris Banchae Centralis.
Art. 14 – Della nomina del Governatore della Banca Centrale.
Art. 15 – De codicibus civilibus, criminalibus et tributariis et de Legibus fundamentalis in prima legislatione.
Art. 15 – Dei codici civile, penale e tributario e delle Leggi di base nella prima legislatura.
Art. 16 – De Senatu restricto centorum.
Art. 16 – Del Senato ristretto dei 100.
Art. 17 – De Corte Constitutionale.
Art. 17 – Della Corte Costituzionale.
Art. 18 – De potestate regionale ad legiferandum.
Art. 18 – Del potere legislativo regionale.
Art. 19 – De potestate comunis ad colendum leges.
Art. 19 – Del potere legislativo comunale.
Art. 20 – De principato legum.
Art. 20 – Della priorità delle Leggi.
Art. 21 - De executiva potestate status vel de Administratio Rei Publice
Art. 21 - Del potere esecutivo statale ovvero del Governo.
Art. 22 - De executiva potestare Regionis.
Art. 22 - Del potere esecutivo Regionale.
Art. 23 - De executiva potestate Comunis.
Art. 23 - Del potere esecutivo comunale.
Art. 24 - De electionibus referendoque.
Art. 24 - Delle elezioni e del referendum.
Art. 25 – De Magistratura.
Art. 25 – Della Magistratura.
Art. 26 – De tribus ordinibus iustitie scilicet de tribus gradibus iudicij.
Art. 26 – Dei tre livelli della Giustizia ovvero dei tre gradi di giudizio.
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Art. 27 - De primo ordine iudicij videlicet iustitie.
Art. 27 - Del primo grado di giudizio ovvero di giustizia.
Art. 28 – De secundo ordine iudicij videlicet iustitie.
Art. 28 – Del secondo grado di giudizio ovvero di Giustizia.
Art. 29 – De tertio ordine iudicij videlicet iustitie.
Art. 29 – Del terzo grado di giudizio ovvero di Giustizia.
Art. 30 – De constitutione ac temperatione Magistratus inquirentis
Art. 30 – Della organizzazione della Magistratura inquirente.
Art. 31 – De oneribus pro conservatione Iustitie.
Art. 31 – Degli oneri per il mantenimento della Giustizia.
Art. 32 – De Vexillifero Iustitie.
Art. 32 – Del Vessillifero di Giustizia.
Art. 33 – De inspectoribus publicorum registrorum rationum, de eorum Magistratu Ratio-cinatore et de ratione publicarum rerum
Art. 33 – Dei revisori dei conti pubblici, della Magistratura Contabile e della contabilità degli
Enti pubblici.
Art. 34 – De accipiendi et includendi vel introducendi modo ulteriores regiones in Reuneo.
Art. 34 – Del modo di accogliere ed accorpare nello stato Reuneo nuove regioni.
Art. 35 – De primis XV annis introductionis.
Art. 35 – Dei primi 15 anni dell'accorpamento.
Art. 36 – De urbe capitale.
Art. 36 – Della Capitale.
CAPUT 2°
DE IURIBUS AC OBLIGATIONIBUS UNIVERSALIBUS
CAPO 2°
DEI DIRITTI E DEI DOVERI UNIVERSALI
Art. 37 – De iure et obligatione vel officio duali ei adsociato et econverso.
Art. 37 – Del diritto e del dovere duale ad esso associato e viceversa.
Art. 38 – De Magistratu iurium et obligationum scilicet officiorum
Art. 38 – Della Magistratura dei Diritti e dei Doveri.
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Art. 39 - De universalitate iurium et obligationum hominum et personarum.
Art. 39 - Della universalità dei diritti e doveri delle persone fisiche e giuridiche.
Art. 40 – De labore et eius obbligatio vel obstrictio.
Art. 40 – Del lavoro e della sua obbligatorietà.
Art. 41 - De labore coacto.
Art. 41 - Del lavoro forzato.
Art. 42 – De damno dato.
Art. 42 – Del danno dato.
Art. 43 – De libertate mentis, de iudicibus criticis et de facultate declarationis in loco publico.
Art. 43 – Della libertà di pensiero, della critica e delle manifestazioni nei luoghi pubblici.
Art. 44 – De utendo vestes.
Art. 44 – Del modo di vestirsi.
Art. 45 – De iure vivendi quiete.
Art. 45 – Del diritto di vivere in quiete.
Art. 46 – De iure ad exercendum factiones et societates.
Art. 46 – Del diritto di associazione.
Art. 47 – De libertate significationis artis et de patrimonio storico artistico monumentario.
Art. 47 – Della libertà di espressione artistica e del patrimonio storico artistico monumentale.
Art. 48 – De religionibus et libertate eas profiteri.
Art. 48 – Delle religioni e della libertà di professarle.
Art. 49 – De humana et sacra vita et libertate.
Art. 49 – Della sacralità della vita e della libertà umana.
Art. 50 - De spatio vitale minimo non derogando.
Art. 50 - Dello spazio vitale minimo inderogabile.
Art. 51 – De schola et eius disciplina ac instructione.
Art. 51 – Della scuola e dell'istruzione.
Art. 52 – De rebus universitatis et eorum manutentione.
Art. 52 – Dei beni collettivi e del loro mantenimento.
Art. 53 – De taxatione.
Art. 53 – Della tassazione.
Art. 54 – De in migratio.
Art. 54 – Dell'immigrazione.
Art. 55 - De ex migratio.
Art. 55 - Dell'emigrazione.
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Art. 56 - De indictionibus et de obligatione ad non reliquendum debita posteris.
Art. 56 - Delle indizioni e dell'obbligo di non lasciare debiti alle future generazioni.
Art. 57 – De familia.
Art. 57 – Della famiglia.
Art. 58 - De comunitate.
Art. 58 - Della comunità.
Art. 59 – De mutua sponsione vel concordia inter regiones, homines et personas.
Art. 59 – Della solidarietà fra le regioni e fra le persone fisiche.
Art. 60 – De modo actuandi previdentiam ac adsistentiam sub garantia Status.
Art. 60 – Delle forme di previdenza ed assistenza garantite dallo Stato
Art. 61 – De scientia et cognoscentia
Art. 61 – Della ricerca scientifica e della conoscenza
C APUT 3°
IURA AD TEMPUS ET FINALIA
C APO 3°
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 62 – De modo pro perficiendo unionem regionarum Europe.
Art. 62 – Del modo di giungere all'accorpamento delle regioni d'Europa.
Art. 63 – De disciplina vel dispositione rerum praeteritarum.
Art. 63 – Della sistemazione delle pendenze pregresse.
APPENDICES
APPENDICI
APPENDIX 1 – lineamentum libelli regionalis in migrationis
APPENDICE 1 – schema di piano regionale di immigrazione
APPENDIX 2 - lineamentum libelli petitionis in migrationis
APPENDICE 2 - schema di domanda di immigrazione
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INCIPIT
Art. 1 - Della nascita dello Stato Reuneo e della sua sovranità.
Le Regioni unite d'Europa e del Mondo si aggregano, si associano e si congiungono riconoscendo un unico Stato sovraordinato ad esse, avente la forma e la sostanza della Repubblica laica, al quale Stato delegano le funzioni generali e gli interessi comuni più avanti analiticamente riportati, riconoscendo validi e condividendo e rispettando i principi del presente Statuto.
Questo nuovo stato, nato dalla libera unione delle regioni d'Europa e del Mondo, prende il nome di RE.UN.E.O.
La Regione, con la propria potestà ed ampie automie, è la cellula fondamentale del nuovo stato Reuneo, formato in seguito alla libera decisione e volontà dei Popoli regionali che ne fanno parte.
Tale unificazione avviene per referendum popolare a suffragio universale come più avanti descritto.
I principi esposti nel presente statuto sono sovraordinati ad ogni religione, teoria etica e valori soggettivi, personali o collettivi: in questo consiste la laicità dello Stato.
Lo stato Reuneo è sovrano sul proprio territorio composto dall'unione dei torritori su cui insistono le singole Regioni che ne fanno parte.
La sovranità appartiene ai popoli che ne fanno parte con i limiti e come descritto successivamente.
Nessun ordinamento né legge né regola emanata da organismi esteri di qualsivoglia natura o staus giuridico è riconosciuta senza validazione del potere legislativo statale interno al Reuneo come più avanti descritto.
La bandiera del Reuneo è blu con tante stelle a forma di cerchio, o pianeti, per quante sono le regioni accorpate. La bandiera deve pertanto eventualmente aggiornarsi all'inizio di ogni indizione come più avanti definita.
Art. 2 – Della lingua parlata e scritta.
La lingua universalmente riconosciuta nello Stato Reuneo è il latino ed è insegnata in tutte le scuole del Reuneo di ogni ordine e grado.
Una apposita commissione, come più avanti descritta e formata, detta le regole grammaticali ed aggiorna la terminologia anche a livello informatico. Inoltre approva corsi di latino ufficiali pubblicati in internet di libera consultazione.
I cittadini di ogni Regione, nell'uso quotidiano, possono e devono continuare a parlare la propria tradizionale lingua come fonte e base della propria cultura e forma mentis. L'insegnamento di tale lingua locale è obbligatorio nelle scuole della regione nei modi e come deciso in autonomia dalla stessa Regione.
I documenti, le leggi e gli ordinamenti di qualsivoglia natura prodotti, decisi ed emanati da qualsivoglia Regione ed all'interno della Regione devono essere scritti nella propria lingua ed in latino affiancato a mezza pagina.
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CAPO 1
DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 3 - Della amministrazione pubblica, dei livelli amministrativi e delle funzioni pubbliche.
Tutte le funzioni, azioni, mansioni, controlli e qualsivoglia altra attività comunque denominata della Repubblica Reuneo si articola su tre livelli:
livello dello Stato centrale
livello regionale
livello comunale
Ciascuno dei tre livelli ha proprie funzioni, mansioni ed attribuzioni, come più avanti specificate, senza sovrapposizioni di competenze. In caso di discordia sulle competenze decide il potere legislativo a livello dello Statato centrale.
Art. 4 – Delle regioni, della loro associazioni e dissociazione.
Le regioni possono aggregarsi tra loro sino a ricoprire al massimo il territorio dello stato di cui fanno ovvero facevano parte al momento dell'entrata in vigore del presente Statutum, mediante referendum interno che ottenga almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto.
Una regione attuale può suddividersi al massimo in due parti, dando vita a due regioni distinte, con referendum interno che ottenga la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto.
Il rappresentante legale della regione è chiamato Governatore.
Le regioni, nella loro autonomia decisionale, possono istituire al loro interno una carica onorifica, anche di natura monarchica ed ereditaria, di rappresentanza istituzionale, culturale, storica ed etica.
Ogni regione deve avere un proprio stemma, un capoluogo, una bandiera ed uno statuto liberamente scelti e redatti.
Art. 5 – Delle competenze esclusive delle regioni.
La Regione ha competenze esclusive nelle seguenti materie e funzioni:
Sanità pubblica, gestione, controllo ed organizzazione degli ospedali; reperimento sul proprio territorio delle risorse necessarie in base al proprio ordinamento interno; solidarietà nelle cure ed ospitalità per scopi medico-sanitari verso uomini e persone giuridiche non facenti parte della Regione.
Realizzazione e gestione delle case di riposo per anziani e degli asili infantili e reperimento delle relative risorse al proprio interno e solidarietà verso i bisognosi.
Costruzione e mantenimento della viabilità regionale; mantenimento dei mezzi per la mobilità pubblica su linee inter-comunali in associazione eventuale con regioni limitrofe.
Mantenimento degli edifici scolastici per la scuola superiore obbligatoria più avanti descritta e controllo sulla effettiva partecipazione dei propri giovani alle lezioni con ampio potere d'indagine ed inquisitorio. Il Governatore o suo delegato è pubblico ministero accusante contro i genitori o affidatari che non ottemperano all'obbligo scolastico di mandare i propri figli nella scuola superiore obbligatoria.
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Mantenimento e costruzione degli edifici di interesse regionale e dei tribunali di secondo grado e controllo sull'operato dei Giudici di secondo grado, come più avanti specificato.
Gestione dei rifiuti e loro riutilizzo, riciclo e smaltimento nell'ottemperanza delle leggi nazionali.
Mantenimento dei corsi d'acqua principali insistenti sulla regione ed in associazione con una regione confinate se il corso d'acqua, dalla sorgente al mare, interessa due regioni; manutenzione dei corsi d'acqua secondari ed affluenti di fiumi di interesse nazionale che insistono sul proprio territorio per una quota del 70%
Costruzione di bacini e laghi artificiali con profondità massima compresa tra 5 e 30 metri per scopo di laminazione delle acque piovane, irrigui, idroelettrici o altro.
Produzione e trasporto di energia elettrica, linee elettriche ad alta tensione, allo scopo di rendere la Regione quanto più possibile autarchica in materia energetica da fonte alternativa e rinnovabile, con sfruttamento di risorse presenti sul proprio territorio con i limiti imposti da Leggi nazionali e reperimento delle risorse; tassazione dell'energia elettrica consumata sul proprio territorio e gestione dei contatori dell'energia elettrica.
Gestione e controllo sulle reti di telecomunicazione e trasmissione dati digitali all'interno della Regione eventualmente in concorrenza o associazione o gestione con altri soggetti pubblici e privati come da statuto interno.
Gestione ed organizzazione dei musei, biblioteche regionali, archivi storici regionali, patrimonio storico-artistico-architettonico-paesaggistico regionale e reperimento delle risorse necessarie mediante tassazione, eventualmente in accordo con altre organizzazioni comunali, statali e private,
Scuole facoltative integrative, musica, bande musicali, orchestre, compagnie teatrali, concerti, danza, rappresentazioni dal vivo di varia natura, ricerca storica, convegni culturali.
Gestione del territorio, piani territoriali di coordinamento, piani strutturali, piani regolatori con proposte proprie ed approvazione dei piani proposti dai Comuni interni alla Regione.
Gestione delle risorse agricole e boschive, valorizzazione dei prodotti tipici regionali di ogni genere, piani industriali, gestionali e produttivi in genere.
Porti navali, aeroporti, stazioni ferroviarie, navigazione interna alla Regione.
Costituzione di un fondo di solidarietà in caso di eventi calamitosi con specifica tassazione di scopo.
Salario minimo inderogabile ed orario di lavoro nei rapporti di lavoro dipendente.
Gestione della caccia e della pesca nei fiumi e nelle acque marine territoriali antistante la Regione.
Utilizzo e manutenzione della coste e gestione del patrimonio demaniale indisponibile e disponibile.
Parchi ed aree protette per mantenere la biodiversità, fauna e flora locali.
Gazzetta in formato digitale per rendere pubbliche tutte le norme, direttive e informative emanate dalla Regione, da raccogliere in specifici e ben organizzati codici.
Art. 6 – Dei Comuni e loro aggregazione.
Il Comune costituisce una sottopartizione della Regione.
Ogni comune si estende e ricopre il territorio tradizionale che gli compete, deve avere un capoluogo, uno stemma, una bandiera o gonfalone ed uno statuto liberamente scelti.
I comuni tradizionali possono aggregarsi con referendum interno che ottenga la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, scegliendo in autonomia un nuovo nome, logo, bandiera e statuto.
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Il comune deve avere una poplazione minima di 5000 abitanti e residenti di ogni età.
I Comuni che, all'entrata in vigore del presente statuto, non raggiungono tale popolazione devono obbligatoriamente aggregarsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statutum, dopo di che provvede il Governatore della Regione insindacabilmente entro 30 giorni sotto pena della ritenzione di 12 mensilità dello stipendio per i Govarnatori inadempienti per ogni 30 giorni di ritardo.
Non sono amessi comuni con territorio facente parte di due o più regioni.
Il rappresentante legale del Comune è chiamato Sindaco.
Art. 7 – Delle competenze esclusive dei Comuni
Le competenze obbligatorie ed esclusive del Comune sono più avanti specificate. Ogni regione può delegare proprie competenze ai comuni appartenenti alla regione stessa.
Il comune ha competenze esclusive nelle seguenti materie e funzioni:
Costruzione e mantenimento della viabilità comunale, mantenimento dei mezzi pubblici su linee comunali in associazione eventuale con Comuni limitrofi e con la Regione.
Illuminazione pubblica, verde pubblico, parchi e giardini.
Mantenimento degli edifici scolastici per la scuola elementare e controllo sulla effettiva partecipazione obbligatoria dei propri giovani alle lezioni con ampio potere d'indagine ed inquisitorio. Il Sindaco o suo delegato è pubblico ministero accusante contro i genitori che non ottemperano all'obbligo scolastico di mandare i propri figli nella scuola elementare.
Mantenimento e costruzione degli edifici di interesse comunale.
Costruzione e mantenimento dei tribunali di primo grado e controllo sull'operato dei Giudici di primo grado, come più avanti specificato.
Manutenzione dei corsi d'acqua secondari ed affluenti che insistono sul proprio territorio per una quota del 30% , essendo il 70 % onere regionale come sopra detto.
Costruzione ed autorizzazione a costruire laghetti, bottacci e vasche per la raccolta delle acque piovane con profondità massima di 5 metri per qualsivoglia scopo.
Gestione di linee elettriche in bassa e media tensione allo scopo di farle diventare linee elettriche “intelligenti” con l'apporto di varie forme di energia rinnovabile, con sistemi di accumulo dell'energia elettrica, mediante sfruttamento di risorse locali in accordo col piano regionale analogo. Imposizione e tassazione sul consumo di energia elettrica nel Comune stesso in aggiunta alla tassa regionale.
Iniziativa sulla formazione dei piani urbanistici strutturali e regolatori per poi essere approvati in via definitiva dalla Regione.
Mercati, fiere, sagre locali, eventi culturali locali, organizzazioni culturali e di assistenza sociale basate sul volontariato, loro supporto ed aiuto.
Archivio storico comunale e biblioteca comunale, musei comunali.
Edilizia pubblica a supporto degli indigenti, affinché a nessuno manchi un tetto sopra la testa; regolamento ed oneri relativi a carico della popolazione residente ed a carico degli ospiti. Campeggi e strutture mobili sia per vivere che per ospitalità.
Sovranità sulla concessione della residenza ad immigrati nel Comune, da qualsivoglia luogo della Terra provengano, compreso verso i Cittadini dello Stato Reuneo, sulla base del proprio patrimonio immobiliare esistente e sulla base dei piani regolatori approvati.
Tenuta dell'ufficio anagrafe e stato civile con i registri obbligatori per Legge.
Gazzetta in formato digitale per rendere pubbliche tutte le norme emanate dal Comune da raccogliere in specifici e ben organizzati codici.
Gestione del lavoro obbligatorio e dei lavori forzati di primo livello, come più avanti descritto, per la manutenzione e realizzazione di beni collettivi.
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Art. 8 – Del divieto di creare altri enti e livelli amministrativi territoriali.
Nessun altro ente, ripartizione territoriale, organo amministrativo è consentito oltre allo Stato, alla Regione ed al Comune.
Eventuali decentramenti operati da una Regione o da un Comune nella loro autonomia decisionale sono a totale carico degli enti decentranti e della popolazione ivi residente.
Art. 9 – Della RENCRAZIA, dei Cittadini e degli Apolidi.
Si definisce REN il confuciano principio di reciprocità, o principio dell'uomo duale, dell'uomo che si rispecchia nell'altro, virtù per eccellenza del gentiluomo, in base al quale ogni persona deve rapportarsi con gli altri come vorrebbe che gli altri si rapportino con lui.
Sono elettori tutti i Cittadini, definiti come segue, che hanno osservato il REN, ovvero che non abbiano riportato condanne penali o fiscali, non abbiano danneggiato il patrimonio pubblico né quello privato né fatto danno al prossimo.
Per tale norma la forma politica del Reuneo è la REN-CRAZIA.
Sono eleggibili, con i limiti di età e di titolo di studio indicati in questo Statuto e nei regolamenti per le autonomie locali, coloro che hanno osservato parimenti il REN.
E' Cittadino/a colui o colei che, nato/a nel territorio dello Stato Reuneo, giunto/a all'età di 17 anni compiuti, superato il ciclo di studi obbligatorio e non avendo riportato condanne penali ed osservato il Ren, fa domanda ed ottiene dal Sindaco del comune in cui risiede il riconoscimento di cittadinanza.
L'eventuale diniego del Sindaco sulla domanda di cittadinanza deve essere motivato. Contro il diniego del Sindaco è ammesso il ricorso al Governatore regionale che decide in ultima istanza.
Inoltre per chi è nato all'estero ed immigrato regolarmente, superato l'esame di latino, di lingua locale e di cultura generale, e non avendo riportato condanne penali ed osservato il Ren, dopo almeno dieci anni di continua residenza nello stato Reuneo può inoltrare domanda di cittadinanza al Sindaco del Comune dove ha continuamente fatto residenza negli ultimi tre anni.
La persona non in possesso del titolo di Cittadino e maggiore di 17 anni compiuti è definito Apolide e non ha diritto di voto né può essere eletto.
Il titolo di Cittadino é perso per condanna penale o per omissione di doveri istituzionali come stabilito per Legge ordinaria dello Stato Centrale, oltre che da questo Statuto.
Ha diritto di essere elettore ed eleggibile solo ed esclusivamente il Cittadino/a con le ulteriori specifiche più avanti riportate.
Il Comune ha l'obbligo di tenere ed aggiornare quotidianamente l'Albo dei Cittadini e l'Albo degli Apolidi, di comunicarlo in formato digitale mensilmente alla propria Regione e questa, nel mese successivo e sempre mensilmente, allo Stato Centrale.
Lo status di Cittadino o di Apolide deve risultare dal documento di identità che obbligatoriamente ogni persona fisica deve possedere, rilasciato dal Sindaco o da un suo delegato. Pertanto il passaggio da un status all'altro comporta l'annullamento del documento di identità ed il suo rifacimento.
Il Cittadino è poliziotto di base ed ha il dovere di denuncia dei reati di cui viene a conoscenza alla Magistrutra inquirente ed al Sindaco. Il mancato adempimento a tale dovere, se provato, comporta la perdita della Cittadinanza e la riduzione della persona ad Apolide.
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Art. 10 - Dei minorenni.
Le persone fisiche con meno di 17 anni compiuti devono avere uno o due tutori, educatori e responsabili giuridici che rispondono in tutto e per tutto del comportamento del minore sia in sede civile che penale. Tale ruolo tutorio compete naturalmente ai genitori, padre e madre, in solidale. Tuttavia in casi particolari può competere ad un genitore naturale superstite o affidatario o adottivo stabilito dal Giudice competente, singolo o affiancato da un genitore putativo.
Il genirore putativo è assimilato giuridicamente in tutto e per tutto al genitore naturale o adottivo o affidatario, è scelto dal genitore naturale superstite o affidatario ed è sancito da un contratto registrato presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, stilato dai due di fronte ad un funzionario del Comune delegato dal Sindaco quale ufficiale rogante. Tale contratto ha termine naturale al raggiungimento della maggiore età del minore, salvo clausole specifiche appositamente introdotte nel predetto contratto. Il modulo di contratto è universale ed è redatto ed eventualmente aggiornato dal potere legislativo dello Stato Centrale.
Il tutore è nominato dal Giudice competente comunale, come pià avanti definito, mediante affidamento o adozione del minore.
Il minore ha il dovere di rispetto e di obbedienza verso i genitori o affidatari. Qualora ciò non accada ed il minore si ribelli, i genirori possono e devono rivolgersi al Giudice competente comunale, come più avanti definito, che, valutato il caso, può e deve affidare il minore o a strutture educative specializzate organizzate dalla Regione o, in difetto o alternitiva, all'Esercito che deve provvedere all'educazione del minore sotto disciplina militare.
Il minore perde il diritto all'eredità qualora abbia obbligato i suoi genitori naturali o affidatari o adottivi ad un esborso di denaro consistente in rapporto alle condizioni economiche della famiglia per indennizzare un danno da lui compiuto verso terzi.
Art. 11 – Dello stato di diritto.
Dicesi stato di diritto, in contrapposizione allo stato assoluto, lo Stato nel quale il potere è frazionato fra più soggetti ed enti ed attribuito a più Cittadini per periodi di tempo limitati.
Lo stato di diritto su cui si fonda lo Stato Reuneo si basa sulla separazione drastica ed assoluta di sei poteri indipendenti, tre dei quali furono individuati da Montesquieu:
potere legislativo,
potere esecutivo, ovvero governo,
potere giudiziario inquirente e giudicante,
a cui si aggiungono altri due poteri indipendenti individuati da Sun Yat Sen:
potere dei selezionatori del pubblico impiego ovvero del sottogoverno,
potere dei Revisori dei conti pubblici e della Magistratura contabile,
con l'aggiunta del sesto potere indipendente:
potere di emettere moneta.
Qualunque Cittadino, volendo mettersi a disposizione della Collettività per gestire un potere in nome e per conto dello Stato, deve decidere all'inizio della sua carriera a quale dei sei poteri indipendenti partecipare e gli sia tassativamente vietato di partecipare ad un altro potere durante tutta la sua vita.
I sacri poteri dello Stato devono essere affidati ai Cittadini con grande circospezione, prudenza e saggezza affinché nessuno possa impadronirsene per scopi personali.
I primi due poteri, ovvero legislativo ed esecutivo, sono attribuiti mediante elezione a suffragio universale cittadinario da tutti i Cittadini aventi diritto, come più avanti specificato.
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Al potere giudiziario accedono mediante concorso pubblico per titoli ed esami coloro che sono in possesso della laurea in Giurisprudenza con un successivo tirocinio triennale presso e sotto la direzione di un Magistrato inquirente o giudicante.
Il potere dei selezionatori del pubblico impiego ed il potere dei revisori dei conti pubblici e della Magistratura contabile sono affidati mediante concorso pubblico per titoli ed esami a cui possono partecipare i Cittadini laureati nelle specifiche materie. In difetto siano arruolati, con obbligo di accettazione, salvo casi di forza maggiore, mediante sorteggio tra docenti universitari e di scuola superiore obbligatoria che non abbiano partecipato ad altri poteri.
Il potere di emettere moneta sia affidato ad una Banca Centrale diretta da un Governatore nominato dal Potere Legislativo a livello Statale come più avanti specificato.
Art. 12 - Del potere legislativo statale, ovvero del Senato.
A livello dello Stato centrale il potere legislativo è affidato al Senato, composto da 1000 Senatori eletti per cinque anni, rinominabili al massimo una seconda volta.
Il territorio dello Stato è suddiviso in circoscrizioni elettorali, ciascuna delle quali elegge un senatore. Al voto partecipano solo ed esclusivamente i Cittadini.
Il voto è nominale, segreto e non di lista o di partito.
E' eletto senatore il Cittadino che riceve il maggior numero di voti validi nella sua circoscrizione elettorale. In caso di rinuncia od abbandono del vincitore per qualsiasi motivo subentra nell'incarico di Senatore della circoscrizione il secondo maggiormente votato, e così si proceda ulteriormente senza ripetere la votazione sino alla scadenza naturale dei cinque anni della legislatura.
Il Senatore non ha vincolo di mandato da parte di qualsivoglia forza politica.
Qualsivoglia Senatore non è perseguibile per nessuna ragione al mondo durante tutto il suo mandato senza il consenso della maggioranza di almeno 501 senatori. Tale immunità cessa allo scadere del mandato.
Il candidato Senatore, oltre ad essere Cittadino, deve avere una esperienza di almeno una legislatura, sempre nel potere legislativo, in un Comune o in una Regione, avere un'età compresa tra 30 e 70 anni ed aver frequentato e superato il corso di studi obbligatorio.
Le circoscrizioni elettorali sono decise in modo da suddividere equamente il territorio tra tutti i Cittadini di tutte le Regioni unite. Sono tollerate piccole approssimazioni e discrepanze in più o in meno che non superino il 3 % del numero medio di Cittadini di tutte le circoscrizioni.
Il Senato attuale, ovvero in carica, decide e stabilisce le circoscrizioni elettorali per il voto del senato successivo sotto pena di tutti gli stipendi ed emolumenti di tutti i Senatori.
Il primo Senato, alla nascita del Reuneo, è deciso e nominato come nelle allegate norme transitorie.
Il Senato si dota di un proprio regolamento interno modificabile ed aggiornabile a discrezione della maggioranza dei Senatori ovvero con il voto favorevole di 501 Senatori.
Le Leggi valide su tutto il territorio dello Stato Reuneo sono emanate dal Senato con la maggioranza assoluta di 501 Senatori.
Per la revisione e la modifica al presente Statutum è necessaria la maggioranza di 801 Senatori. La revisione e modifica entra in vigore nell'indizione successiva.
Le sedute del Senato sono pubbliche. Il bilancio del Senato è pubblico.
Le spese per il mantenimento del Senato sono a carico di tutti i Cittadini, degli Apolidi e di tutte le persone giuridiche mediante imposizione di una specifica tassa commisurata in modo che garantisca il pareggio annuale del bilancio del Senato, proporzionale al reddito di ciascuno, come più avanti detto.
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L'eventuale residuo attivo o il passivo di un anno deve essere computato nell'anno successivo, cercando sempre di mantenere in pareggio il bilancio annuale del Senato.
Il compenso mensile per ciascun senatore è di euro 5.000 netto, esentasse. Sono poi rimborsate le spese documentate sino ad un massimo di euro 3.000.
Tali importi sono rivalutabili anno per anno in base all'indice di inflazione.
In caso di crisi economica, ovvero di recessione e riduzione del prodotto interno lordo annuale tali compensi sono dimezzati.
Eventuali altri redditi dei Senatori sono normalmente tassati e resi obbligatoriamente pubblici sotto le pene ordinarie per evasione fiscale e l'espulsione dal Senato.
Il senato nomina entro 30 giorni dal suo insediamento dieci docenti universitari di latino per formare la commissione che sovraintende alle regole grammaticali ed allo sviluppo della lingua latina, di cui all'art. 2), la quale commissione rimane in carica tutta la legislatura, sotto pena di una mensilità di salario per ciascun Senatore per ogni giorno di ritardo nella nomina. Nella prima legislatura il Senato regolamenta tale commissione.
Il Senato controlla inoltre che avvenga l'effettivo insegnamento del Latino nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il Senato gestisce con i propri uffici la Gazzetta delle Leggi dello Stato in formato digitale per rendere pubbliche tutte le norme emanate dallo stesso Senato e dal Governo, da raccogliere in specifici e ben organizzati codici.
Il Senato disciplina con propria Legge ordinaria le Forze Armate e ne stabilisce funzioni, modi e metodi, potendo obbligare i Cittadini alla leva militare obbligatoria e decidere sui modi di arruolamento dei militari.
Il Senato decide con l'imposizione di una tassa di scopo il prelievo fiscale per il mantenimento delle Forze Armate e per la difesa dello Stato Reuneo e delle sue frontiere.
Il Senato ha il potere di dichiarare guerra ad un altro stato con votazione favorevole di almeno 601 senatori e di stabilire la tassazione di scopo per sostenere tale guerra. In tale caso la seduta del Senato è a porte chiuse e la votazione è segreta.
Art. 13 – Del Primo Senatore ovvero del Capo dello Stato.
Il primo atto di un neoinsediato Senato è, e deve essere, la nomina del Primo Senatore, o Princeps Senatorum, nomina che deve avvenire entro la mezzanotte, ora locale della capitale, del terzo giorno dall'insediamento, pena la perdita dello stipendio di 12 mesi per ciascun senatore ad utile della contabilità dello stesso Senato.
Trascorso tale periodo di tre giorni inutilmente è nominato Primo Senatore il Senatore più anziano per età. In caso di pari anzianità tra più Senatori si procede per sorteggio.
Il Primo Senatore presiede il Senato e può delegare altri Senatori in tale ruolo, pro tempore ed a sua discrezione.
Il Princeps Senatorum rappresenta lo Stato Reuneo all'estero ed all'interno e ne è il legale rappresentante per tutta la legislatura. Egli è in tutto e per tutto il Capo dello Stato. Tutte le spese di rappresentaza che egli incontra sono a carico del Senato.
Il Princeps Senatorum promulga le Leggi nei tempi stabiliti dal regolamento interno del Senato.
Il Princeps Senatorum è il Capo supremo delle Forze Armate.
Responsabile del pareggio di bilancio del Senato è il Primo Senatore il quale deve controllare che lo scostamento annuo dal pareggio di bilancio non superi il 5 % delle spese totali in più o in meno, sotto pena di tutti i suoi emolumenti e la riduzione di stipendio di tutti i Senatori e del personale ausiliario. Lo scostamento da pareggio passa nel bilancio dell'anno successivo.
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Il Primo Senatore è tenuto e deve controllare il rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 12, indice le elezioni e scioglie il Senato in carica che lo ha eletto non appena è nota la composizione del nuovo Senato che egli ha il dovere di insediare.
Il Primo Senatore rimane in carica sino alla nomina del suo successore e può essere rinominato una sola volta.
Il passaggio di consegne tra il Primo Senatore uscente e quello entrante avviene mediante una specifica cerimonia e notifcato al mondo intero.
Nel caso che il Princeps Senatorum si dimetta o non possa più esercitare il suo ufficio per qualsivoglia motivo il Senato deve rinomiare un nuovo Princeps Senatorum con la stessa procedura e le stesse regole di cui sopra.
Art. 14 – Della nomina del Governatore della Banca Centrale.
Il secondo atto del neoinsediato Senato è, e deve essere, la nomina del Governatore della Banca Centrale, nomina che deve avvenire entro i primi sette giorni, pena la perdita dello stipendio di 12 mesi per ciascun Senatore ad utile della contabilità dello stesso Senato. Inoltre il Senato fissa lo stipendio del Governatore per tutta la legislatura che non può essere inferiore a quello del Senatore.
Trascorso tale periodo di sette giorni inutilmente il Governatore della Banca Centrale è nominato immediatamente dal Princeps Senatorum a suo insindacabile giudizio, sotto pena di tutti i suoi emolumenti previsti per tutta la legislatura, fissandone lo stipendio.
Persistendo ancora il difetto di nomina, rimane in carica il Governatore precedente e se questi è impossibilitato esso stesso nomina il suo successore con stipendio rivalutato in base all'inflazione.
Art. 15 – Dei codici civile, penale e tributario e delle Leggi di base nella prima legislatura.
Nella prima legislatura il Senato approva in ordine: il codice penale, il codice civile, il codice tributario prevedendo ed imponendo quelle tasse che vanno a coprire le spese competenti allo Stato di cui si ha contezza ed in particolare:
mantenimento delle forze di polizia
mantenimento dell'esercito
mantenimento della scuola dell'obbligo, delle università e della ricerca
mantenimento della giustizia civile, penale ed inquisitoria
mantenimento delle ambasciate e rappresentanze estere
mantenimento dei Revisori dei conti pubblici e della Magistratura contabile
mantenimento e compensi dei selezionatori del pubblico impiego
I bilanci per gli enti suddetti devono essere analitici, redatti separatamente e resi pubblici.
Suddette funzioni legislative sono di competenza esclusiva dello Stato Centrale.
Sempre nella prima legislatura il Senato riapprova e valida tutte le leggi e norme in atto nella attuale UE al fine di non creare vuoti normativi e successivamente valuta eventuali modifiche ed adeguamenti.
Come norma transitoria in caso di vuoto normativo si applica per ciascuna Regione le leggi regionali e/o degli stati soppressi o degli attuali stati nazionali sino a quando il Senato non avrà colmato il vuoto normativo.
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Art. 16 – Del Senato ristretto dei 100.
All'interno del Senato dei 1000, entro i primi 10 giorni della legislatura, vengono scelti con votazione segreta 100 Senatori che formeranno il Senato ristretto dei Cento con il compito di esaminare ed approvare provvedimenti legislativi presi in caso di emergenza per: calamità naturali, guerra, grave minaccia all'ordinamento statuario ed ogni volta che il Senato dei Mille vorrà delegare la decisione alla sezione ristretta dei Cento.
In questi casi i provvedimenti presi dal Senato dei 100 rimarranno in vigore con pieno valore di Legge sin tanto che il Senato dei 1000 non provvederà a legiferare nella materia confermando, modificando o annullando la Legge decisa dai 100.
Il senato dei 100 decide con una maggioranza di 51 senatori.
Decorsi i 10 giorni senza esito di votazione i 100 senatori sono scelti per sorteggio entro successivi due giorni.
Il senato ristretto dei 100 dura in carica un anno e viene rinnovato con le stesse modalità ovvero per votazione o, in caso di inerzia, per sorteggio, escludendo i Senatori che ne hanno già fatto parte nella legislatura in atto.
Art. 17 – Della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale risiede nel palazzo del Senato della Repubblica, o accanto, e lo affianca con un ruolo sia consultivo a priori, ovvero prima del varo di una Legge, e decisionale a posteriori, ovvero decidendo irrevocabilmente ed insindacabilmente sulla costituzionalità di una Legge statale prima della sua entrata in vigore.
La legge che entra in vigore deve essere perfettisima ed i suoi effetti non contestabili per incostituzionalità della norma stessa.
La Corte Costituzionale è composta da una o più sezioni, ciascuna di cinque membri, detti Giudici Costituzionali, e si rinnuova ogni cinque anni ad inizio legislatura. I suoi membri sono, e devono essere, esperti di diritto costituzionale scelti fra docenti universitari di tale materia che sono sospesi temporaneamente dall'incarico universitario per tutto il tempo del loro mandato.
La sezione della Corte Costituzionale decide con la maggioranza di tre voti.
La prima sezione è nominata dal Senato entro i primi 15 giorni della legislatura sotto pena di 12 mensilità per ciascun Senatore. In caso di inerzia provvede il Princeps Senatorum entro le 24 ore successive ai 15 giorni predetti sotto pena di tutti i suoi emolumenti.
I nominati non possono rifiutare l'incarico, fatto salvo casi di forza maggiore, pena il licenziamento dall'Università per sempre.
Successivamente il Princeps Senatorum verifica la mole di lavoro a cui è sottoposta la prima sezione e, se ritiene insindacabilmente a suo giudizio che sia insostenibile ed i tempi decisionali troppo lunghi, dispone la formazione di una seconda sezione, e così di seguito in modo da mantenere per ciascuna sezione una mole di lavoro compatibile con tempi brevi per l'esame delle Leggi. Anche le sezioni successive sono nominate con la modalità della prima sezione.
Lo stipendio ed i rimborsi spesa dei Giudici Costituzionali sono identici a quelli dei Senatori ed il loro lavoro può svolgersi anche nella loro abituale residenza con sedute in teleconferenza con l'obbligo tuttavia di essere presenti nella sede istituzionale per almeno sette giorni al mese al fine di confrontarsi personalmente e varare le proprie decisioni, ovvero sentenze.
Art. 18 – Del potere legislativo Regionale.
A livello della Regione il potere legislativo è affidato al Consiglio Regionale.
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Il numero dei consiglieri, il modo di eleggerli ed il loro stipendio è deciso in autonomia dallo stesso Consiglio Regionale con proprio regolamento interno.
Rimane fisso sia il principio che l'elettore ed il candidato nelle elezioni regionali deve essere un Cittadino sia il principio di separazione drastica dei poteri.
Il primo atto del Consiglio Regionale è, e deve essere, la nomina del Primo Consigliere che presiede il Consiglio, nomina che deve avvenire entro i primi tre giorni, pena la perdita dello stipendio di 12 mesi per ciascun Consigliere ad utile della contabilità dello stesso Consiglio. Trascorso tale periodo di tre giorni inutilmente è nominato Primo Consigliere il Consigliere più anziano per età. In caso di pari anzianità tra più Consiglieri si procede per sorteggio.
Nella prima legislatura, per le regioni già giuridicamente costituite valgono le norme interne già in atto in quelle Regione, eventualmente riconfermabili o modificabili successivamente.
Se la Regione non è già costituita giuridicamente, in via transitoria il numero dei consiglieri nella prima legislatura è fissato in un consigliere ogni centomila Cittadini di quella regione, con un numero minimo di 5 consiglieri. Lo stipendio mensile, sempre in via transitoria per la prima legislatura, è fissato in euro 2000 mensili esentasse ed un rimborso spese documentate massimo di euro 1000 mensili.
Nella prima legislatura il Consiglio Regionale decide il regolamento interno, il numero di consiglieri, le relative circoscrizioni elettorali, il loro stipendio.
I Consiglieri regionali della prima legislatura che non ottemperano a ciò non ricevano alcuno stipendio e, se ricevuto, lo restituiscano e siano messi sotto processo per reato penale di omissioni d'atti d'ufficio dal Giudice competente di secondo livello come più avanti definito e non possano essere rieletti.
Tutte le spese relative al Consiglio Regionale sono a carico dei Cittadini, degli Apolidi e delle persone giuridiche residenti in quella regione ripartite come da statuto interno.
Art. 19 – Del potere legislativo comunale.
A livello del Comune il potere legislativo è affidato al Consiglio Comunale.
Il numero dei consiglieri, il modo di eleggerli ed il loro stipendio è deciso in autonomia dallo stesso Consiglio Comunale con proprio regolamento interno.
Rimane fisso sia il principio che l'elettore ed il candidato nelle elezioni comunali deve essere un Cittadino sia il principio di separazione drastica dei poteri.
Il primo atto del Consiglio Comunale è, e deve essere, la nomina del Primo Consigliere che presiede il Consiglio, nomina che deve avvenire entro i primi tre giorni, pena la perdita dello stipendio di 12 mesi per ciascun Consigliere ad utile della contabilità del Comune. Trascorso tale periodo di tre giorni inutilmente è nominato Primo Consigliere il Consigliere più anziano per età. In caso di pari anzianità tra più Consiglieri si procede per sorteggio.
Nella prima legislatura, per i Comuni già giuridicamente costituiti valgono le norme interne già in atto in quel Comune, eventualmente riconfermabili o modificabili successivamente.
Se il Comune non è già costituito giuridicamente, in via transitoria il numero dei consiglieri nella prima legislatura è fissato in un consigliere ogni mille Cittadini di quel Comune, con un numero minimo di 5 consiglieri e massimo di 100. Lo stipendio mensile, sempre in via transitoria fino alla approvazione del regolamento, è fissato in euro 300 mensili esentasse ed un rimborso spese documentate massimo di euro 100 mensili.
Nella prima legislatura il Consiglio Comunale decide il regolamento interno, il numero di consiglieri e il loro stipendio.
I Consiglieri Comunali della prima legislatura che non ottemperano a ciò non ricevano alcuno stipendio e, se ricevuto, lo restituiscano e siano messi sotto processo dal Giudice competente per reato penale di omissioni d'atti d'ufficio e non possano essere rieletti.
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Tutte le spese relative al Consiglio Comunale sono a carico dei Cittadini, degli Apolidi e delle persone giuridiche residenti in quel Comune ripartite come da statuto interno.
Art. 20 – Della priorità delle Leggi.
In caso di contrasto la Legge nazionale ha priorità sulla Legge regionale e comunale e la Legge regionale prevale su quella comunale.
In caso di contrasto tra due Leggi paritarie o tra due norme o parti di legge, la norma più recente abroga automaticamente quella più vecchia, anche se non è esplicitamente detto nella Legge stessa.
Art. 21 - Del potere esecutivo statale ovvero del Governo.
A livello dello Stato Centrale il potere esecutivo è affidato al Governo, organo collegiale composto dal Capo del Governo, dal suo Miles Socius, dal suo Luogotenente e dai suoi Ministri.
Il candidato a Capo del Governo sceglie e presenta agli elettori il proprio Miles Socius ed il suo Luogotenente. Tali due scelte sono irrevocabili durante tutta la legislatura. Si forma così il Triumvirato Governativo, con il predetto ordine gerachico interno, che costituisce il nucleo stabile del potere esecutivo statale.
Il Triumvirato è scelto dai Cittadini, ovvero dagli aventi diritto al voto, mediante votazione a suffragio universale cittadinario ogni cinque anni. E' eletto il Triumvirato, ovvero il Capo del Governo, che riceve il maggior numero di voti dai Cittdini.
I ministri sono scelti ad insindacabile discrezione del Capo del Governo, sono rimuovibili e rimarranno in carica per tutto il tempo che egli vorrà. A loro il capo del Governo affida e delega mansioni su particolari attività in base ad una accordo preventivo anche verbale.
Tutti i membri del Governo devono giurare fedeltà alle istituzioni e di agire solo ed esclusivamente nell'interesse dello Stato Reuneo, di fronte e nelle mani del Primo dei Senatori ovvero Capo dello Stato.
Il Capo del Governo dura in carica 5 anni e può essere rinominato una sola volta dopo di che si ritiri a vita privata. Idem per il Miles Socius ed il Luogotenente.
In caso di rinuncia del Capo del Governo o del suo venir meno per qualsivoglia motivo subentra come Capo dell'esecutivo in primis il Miles Socius ed in secundis il Luogotenente. Il triumvirato decade ma il Governo deve continuare il suo compito sino alla scadenza della legislatura.
Il candidato a Capo del Governo ed i sui Miles Socius e Luogotenente devono aver svolto una o due legislature nel Potere Esecutivo in un Comune o Regione, essere laureati ed avere un'età compresa tra 40 e 70 anni compiuti al momento della nomina.
Ogni Capo del Governo, ovvero Triumvirato, agisce in totale autonomia nel rispetto delle leggi stabilite dal Senato e del presente statuto. E' amovibile solo in seguito a condanna per alto tradimento. La condanna è inflitta da un tribunale speciale nominato dal Princeps Senatorum a suo giudizio insindacabile.
In caso di condanna per alto tradimento e decadimento del triumvirato subentra come Capo del Governo il Princeps Senatorum sino allo scadere della legislatura solo ed esclusivamente per il disbrigo degli affari correnti.
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Art. 22 - Del potere esecutivo Regionale.
A livello regionale il potere esecutivo è affidato al Governatore Regionale il quale sceglie e presenta agli elettori due Priori da elencare in ordine di importanza. I Priori non sono amovibili e sono revocabili solo ed esclusivamente in seguito a condanna penale. Si forma così il Triumvirato Regionale che costituisce il nucleo stabile del potere esecutivo regionale.
Il Governatore può scegliere poi altri Assessori regionali amovibili a suo discrezione a cui affidare incarichi particolari previo accordo ed in base allo Statuto interno regionale.
Il Governatore ed i Due Priori devono essere laureati. Per l'età ed altri requisiti decida il regolamento regionale in autonomia.
In caso di rinuncia o abbandono per qualsivoglia motivo del Governatore subentra il primo Priore, poi, se ricorre il caso, il secondo Priore sino alla scadenza della legislatura. Anche se viene meno il Triumvirato Regionale l'esecutivo regionale deve continuara a funzionare sino alla scadenza naturale della legislatura. Se l'intero triumvirato viene meno gli assessori rimasti concludano la legislatura per la sola ordinaria amministrazione.
Il Triumvirato regionale è scelto dai Cittadini, ovvero dagli aventi diritto al voto, residenti ed abitanti nella Regione mediante votazione a suffragio universale cittadinario ogni cinque anni. E' eletto il Triumvirato, ovvero il Governatore, che riceve il maggior numero di voti dai Cittdini.
Art. 23 - Del potere esecutivo comunale.
A livello Comunale il potere esecutivo è affidato al Sindaco il quale sceglie e presenta agli elettori due Priori da elencare in ordine di importanza. I Priori non sono amovibili e sono revocabili solo ed esclusivamente in seguito a condanna penale. Si forma così il Triumvirato Comunale che costituisce il nucleo stabile del potere esecutivo comunale.
Il Sindaco può scegliere poi altri Assessori comunali amovibili a suo discrezione a cui affidare incarichi particolari previo accordo ed in base allo Statuto interno comunale.
Il Sindaco ed i Due Priori devono aver superato il ciclo di studi obbligatorio. Per l'età ed altri requisiti decida il regolamento comunale in autonomia.
In caso di rinuncia o abbandono per qualsivoglia motivo del Sindaco subentra il primo Priore, poi, se ricorre il caso, il secondo Priore sino alla scadenza della legislatura.
Anche se viene meno il Triumvirato Comunale l'esecutivo comunale deve continuara a funzionare con gli Assessori rimasti per il disbrigo degli affari ordinari sino alla scadenza naturale della legislatura.
Il Triumvirato comunale è scelto dai Cittadini, ovvero dagli aventi diritto al voto, residenti ed abitanti effettivamente nel Comune mediante votazione a suffragio universale cittadinario ogni cinque anni. E' eletto il Triumvirato, ovvero il Sindaco, che riceve il maggior numero di voti dai Cittdini.
Art. 24 - Delle elezioni e del referendum.
Il Cittadino che desidera candidarsi e mettersi a disposizione ed al servizio della Collettività scelga a quale dei sei poteri indipendenti suddetti partecipare in base alle proprie inclinazioni, esperienze e conoscenze e, una volta fatta la scelta ed ottenuto il ruolo, non gli sia consentito per nessuna ragione al mondo di partecipare ad un altro dei sei poteri indipendenti.
Non sia consentito al figlio o alla figlia di partecipare e di essere eletto/a al potere indipendente a cui ha partecipato uno dei due genitori o affidatari.
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Le elezioni per i tre livelli amministrativi: Stato, Regione, Comune avvengono contemporaneamente ogni 5 anni ed è vietata la fine prematura di una legislatura in qualsivoglia dei tre livelli amministrativi.
In caso di assoluta necessità e per qualsivoglia motivo vengano meno uno o più organi eletti, il Capo dello Stato, ovvero Princeps Senatorum, nomina e invia a sua discrezione un commissario ad acta con pieni poteri per il disbrigo degli affari correnti sino al termine della legislatura.
Il Cittadino votante al momento del voto riceve prima le due schede per votare il Senatore nella propria circoscrizione ed il Trimvirato Statale ovvero il Capo del Governo col suo Miles Socius e suo Luogotenente.
Terminato il voto per le cariche statali il votante riceve altre due schede per votare il Consigliere regionale prescelto ed il Governatore con i due Priori regionali.
Terminata anche la votazione per le cariche regionali il votante riceve le ultime due schede per votare il Consiglio Comunale ed il Sindaco con i due Priori comunali.
In occasione delle votazioni politico-amministrative è possibile votare eventuali referendum ammessi dal Senato con il nulla-osta della Corte Costituzionale nel quinquennio precedente. Non sono ammessi referendum durante la legislatura.
Le elezioni quinquennali devono avere una durata di 48 ore. Lo spoglio dei voti inizia con la votazione statale, poi regionale, quindi comunale. Infine si effetui lo spoglio degli eventuali referendum, l'esito dei quali non deve comunque intaccare o invalidare il voto politico-amministrativo appena espresso, ma essere recepiti dalla nuova legislatura e quindi entrare in vigore.
Le due giornate elettorali sono indette tre mesi prima della scadenza della legislatura ed avvengono almeno 15 giorni prima della scadenza della legislatura in modo che i risutati elettorali siano noti almeno 5 giorni prima della scadenza della legislatura. Durante tali due giornate tutte le attività lavorative non strettamente necessarie siano sospese ed ovunque sia celebrata una solennità civile.
I nuovi Organi legislativi ed esecutivi entrano in vigore e sostituiscono quelli precedenti il giorno dopo la scadenza della legislatura. Tuttavia, se per qualche motivo ciò non fosse possibile, il vecchio Organo rimane in carica sino all'insediamento di quello nuovo.
Art. 25 – Della Magistratura.
La prima e più importante manifestazione dello Stato è l'amministrazione della Giustizia al punto che vale l'identità Stato = Giustizia, ovvero non c'è Stato senza Giustizia e viceversa.
La Giustizia consiste nella puntuale applicazione del presente Statutum e delle Leggi ordinarie con le relative pene e sanzioni in caso di violazione.
A tale incombenza prioritaria è preposta la Magistratura ovvero l'insieme dei Cittadini esperti di discipline giuridiche e laureati che hanno ricevuto dallo Stato il compito di decidere in primis de iure ed in secundis de facto sulle vertenze che nascono tra persone fisiche, persone giuridiche e sulla persecuzione dei reati.
La Magistrura è divisa in due sezioni nettamente separate:
Magistratura inquirente
Magistratura giudicante
Si accede alla Magistratura mediante concorso per titoli ed esami separatamente per ciascuna delle due sezioni, essendo assolutamente vietato passare da una magistrura all'altra.
Sempre per concorso si accede al ruolo di personale ausiliario.
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Tuttavia sono ammessi come personale ausiliario, senza concorso, per tre anni, i laureati in Giurisprudenza che decidano di svolgere il praticantato presso un Magistrato inquirente o giudicante con compenso ridotto da stabilire a cura del Senato; in difetto tale stipendio sia di euro 500 mensili esentasse per il primo anno e di 700 per i due anni successivi, rivalutabili in base all'indice di inflazione. Il Senato decide inoltre lo stipendio per Magistrati e personale ausiliario.
I concorsi sono organizzati a cura del Capo del Governo, dal Triumvirato o da un suo ministro, ogni tre anni e tanto dura la graduatoria a cui attingere per la scelta del Magistrato e del personale ausiliario in base alla votazione di merito riportata nel concorso. In difetto di indizione del concorso il Capo del Governo, il Trimuvirato o il suo eventuale Ministro delegato, perdano tutti i loro stipendi ed emolumenti per tutta la legislatura: decide in questo insindacabilmente il Princeps Senatorum.
E' vietato tassativamente a qualsivoglia Magistrato di far parte di organizzazioni sociali, politiche, culturali, assistenziali, o di qualsivoglia altro tipo e specie di organizzazione.
In modo particolare è vietata qualsivoglia organizzazione di tipo sindacale tra Magistrati.
Il Magistrato che ha deciso di far parte di una delle due sezioni non deve avere, per nessuna ragione al mondo, la possibilità di far parte dell'altra sezione né di un altro dei sei poteri indipendenti.
Per il suo ruolo alto e magis il Magistrato è, e deve essere, sempre super partes avendo come unico punto di riferimento la Legge e la propria coscenza e non gli è consentito di esprimere parere politico sulle Leggi né di partecipare alla loro formazione, pena la sua espulsione dalla Magistratura. Per tale motivo il Magistrato non può e non deve votare nelle elezioni dei poteri legislativo ed esecutivo dei tre livelli amministrativi, nè partecipare al quarto, quinto e sesto potere.
Il Magistrato Giudicante è la personificazione reale, fisica e corporale dello Stato e lo rappresenta nella società. Egli gode e deve godere del rispetto e della riconoscenza di tutti gli uomini e persone giuridiche, ed ha i segunti doveri:
deve condurre una vita ritirata, avere contatti solo con i propri consanguinei e familiari, non deve intrattenere rapporti e relazioni sociali nella circoscrizione in cui giudica, né nelle circoscrizioni limitrofe, né partecipare ad organizzazioni di qualsiasi tipo.
Non deve partecipare a comizi, trasmissioni televisive, forum nel web, né scrivere libri né partecipare ad attività giornalistiche sin tanto che è in servizio e nei successivi cinque anni.
Deve espellere dall'Albo dei Cittadini coloro che si sono macchiati di un reato facendoli iscrivere nell'albo degli Apolidi, dandone comunicazione scritta al Comune di residenza del condannato, ovvero riammettere un Apolide all'Albo dei Cittadini se nei gradi di giudizio successivi l'Apolide viene riabilitato.
non deve farsi avvicinare da persone che non siano quelle della sua famiglia e, se avvicinato, fingere di accettare l'abboccamento chiedendo un secondo contatto, ma immediatamente e prima di qualunque altra azione, denunciare il fatto alla specifica sezione delle forze di Polizia al fine di poter cogliere in flagranza colui o colei che lo ha avvicinato o tentato di avvicinarlo. Tale speciale sezione di Polizia deve essere istituita nel primo anno della prima legislatura a cura del Senato ristretto dei 100 pena la perdita di tutti i loro emolumenti per tutta la legislatura.
In merito all'ultimo dei quattro punti suddetti, il Giudice sia tentato e sollecitato all'abboccamento da agenti sotto copertura appositamente addestrati e monitorati che documentino l'abboccamento. Tale speciale sezione di Agenti è sotto il controllo ed organizzata del Capo dello Stato ovver Princeps Senatorum.
Se un Giudice non denuncia immediatamente l'abboccamento sia condannato a morte mediante impiccagione pubblica, nelle more e nei modi più avanti descritti, e questo è l'unico caso in cui il presente Statutum prevede la pena di morte in tempo di pace, tassativamente vietata per ogni altra fattispecie di reato.
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In ogni caso il Magistrato che non adempie alle disposizioni del presente articolo sia espulso dalla Magistratura e restituisca la metà degli emolumenti percepiti sotto pena dei lavori forzati sino al saldo totale del suo debito.
Il Magistrato inquirente, al contrario, deve vivere ed essere raggiungibile ed accettare abboccamenti e relazioni, notizie e denuncie da qualsivoglia persona fisica o giuridica.
Avuta una notizia di reato il Magistrato inquirente sia obbligato ad indagare su essa per acquisire prove documentarie; acquisite le prove, formuli l'accusa e la presenti al Giudice di primo livello, come più avanti definito, chiedendo la condanna che, a suo giudizio, prevede la Legge. Si proceda quindi con il rito usuale de iure et de facto.
Tutti i Magistrati di ogni ordine e grado devono tenere un registro-agenda nel quale devono segnare giorno per giorno le ore di lavoro effettuate e per quale motivo o causa, da loro stessi e dal personale ausiliario, dai consulenti tecnici nominati e, nel caso di Magistrati inquirenti, dagli Agenti di Polizia Giudiziaria.
Art. 26 – Dei tre livelli della Giustizia ovvero dei tre gradi di giudizio.
La Giustizia, fondamento e base dello Stato e del vivere civile, deve essere quanto più vicina possibile al Cittadino, agli Apolidi, alle persone fisiche e giuridiche e, onde evitare e ridurre il rischio di errore, si articola su tre livelli, ciascuno in corrispondenza dei tre livelli amministrativi suddetti, e tre gradi di giudizio:
livello comunale o primo grado di Giudizio,
Livello regionale o secondo grado di Giudizio,
livello statale o terzo grado di Giudizio.
In ogni ordine e livello della Giustizia il disposto della sentenza e delle sue motivazioni sono emesse contemporaneamente e non è consentito differire nel tempo le motivazioni dal disposto sotto pena di una mensilità di salario del Giudice per ogni giorno di differimento.
In tutti e tre i gradi di giustizia il condannato penale o chi soccombe nel giudizio civile paga lo stipendio del Magistrato, sia giudicante che inquirente, e del personale ausiliario ed intervenuto a qualsiasi titolo, in base al lavoro richiesto dalla causa e ricavato dal registro-agenda di cui al precedente articolo. Qualora il condannato o soccombente non paghi l'onere suddetto per qualsivoglia motivo debba scontare un equivalente lavoro forzato di primo o secondo livello come più avanti definiti.
Art. 27 - Del primo grado di giudizio ovvero di giustizia.
Il primo grado di giustizia è organizzato a livello comunale e ne è responsabile il Sindaco.
Ogni comune deve avere almeno un tribunale con una sede adeguata, un adeguato numero di Magistrati giudicanti sia nel civile che nel penale e di personale ausiliario.
Il Sindaco, sotto pena di tutti i suoi emolumenti se negligente, sovraintende a che ciò si verifichi ed in particolare:
provvede al reperimento o alla costruzione dell'edificio del tribunale, al suo mantenimento, ai suoi archivi, all'arredamento ed al buon funzionamento della struttura nel rispetto delle specifiche leggi che di ciò dispongono.
provvede al personale ausiliario, in numero sufficiente, da arruolare attingendo alla specifica graduatoria nazionale, ovvero al tirocinio triennale di laureati in giurisprudenza,
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controlla annualmente, e nel mese di dicembre, l'operato dei giudici del proprio comune, verificando la loro solerzia e presenza in aula di giustizia nei prescritti orari, esamina eventuali giustificazioni. Tale controllo si definisce “sindacatio” ed è condotto dal Sindaco o personalmente o tramite persona di sua fiducia delegata in forma scritta.
decide il numero di Magistrati giudicanti presenti nel proprio comune. Se i carichi di lavoro per ciascun Magistrato sono eccessivi ed i tempi della giustizia di primo grado sono superiori a 200 giorni dispone l'assunzione di uno o più Magistrati ulteriori attingenado alla graduatoria nazionale, allo scopo di ridurre la durata dei processi di primo grado. Un Magistrato di primo livello può essere assunto ed operare anche su due comuni confinanti della stessa regione previo accordo dei Sindaci.
Il Giudice di primo livello:
assume il ruolo di Giudice di Pace nelle questioni civilistiche se questo è richiesto dalle parti in causa,
emette una sentenza di primo grado entro 200 giorni continuativi dal deposito della causa. Qualora per comprovate esigenze tale termine non possa essere rispettato ne dà comunicazione al Sindaco del Comune chiedendo una proroga dei termini. Se il sindaco, a suo esclusivo e definitivo giudizio, non la concede, il Giudice rispetti tassativamente il termine sotto pena di una mensilità dello stipendio per ogni settimana di ritardo e sia giudicato negativamente il suo operato annuale, ovvero nella sindacatio.
giudica nel penale, nel civile e nell'amministrativo,
non deve in alcun modo criticare o contestare una Legge sulla base delle sue personali convinzioni sotto pena della sua espulsione e licenziamento nella sindacatio successiva.
Contro l'eventuale espulsione dalla Magistratura il Giudice di primo livello può fare ricorso al Giudice competente di secondo livello che decide in via definitiva.
Nel processo di primo livello non è necessaria l'assitenza di un avvocato, ma chiunque ha diritto di accedere al Giudice, accusare o difendersi in prima persona, essendo la presenza di qualsivoglia esperto facoltativa.
Il Giudice di primo livello con più anzianità di servizio è definto “Giudice Competente” per quel Comune per adempiere ai doveri imposti dal presente Statuto.
Art. 28 – Del secondo grado di giudizio ovvero di Giustizia.
Il secondo grado di Giustizia è organizzato a livello regionale e ne è responsabile il Governatore.
Ogni regione deve avere almeno un tribunale di secondo livello per ogni città o comune con più di 100.000 abitanti, con una sede adeguata, un adeguato numero di Magistrati giudicanti e di personale ausiliario.
Diventa Magistrato giudicante di secondo grado il magistrato di primo grado con almeno dieci anni di servizio continuativo in un tribunale comunale di primo grado avendo superato con onore almeno otto sindacatio comunali.
Il Governatore, sotto pena di tutti i suoi emolumenti se negligente, sovraintende a che ciò si verifichi ed in particolare:
provvede al reperimento o alla costruzione degli edifici del tribunale di secondo grado, al loro mantenimento, ai loro archivi, all'arredamento ed al buon funzionamento delle strutture.
provvede al personale ausiliario, in numero sufficiente, da arruolare attingendo alla specifica graduatoria nazionale,
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decide il numero di giudici controllando annualmente, e nel mese di dicembre, il loro operato, sottoponendoli a sindacatio, verificando la loro solerzia e presenza in aula di giustizia. Tale controllo è condotto dal Governatore o personalmente o tramite persona di sua fiducia delegata in forma scritta.
se i carichi di lavoro per ciascun giudice sono eccessivi ed i tempi della giustizia di secondo livello superiori a 200 giorni dispone l'assunzione di uno o più giudici ulteriori attingenado alla graduatoria nazionale, allo scopo di ridurre la durata dei processi di secondo grado.
Il Giudice di secondo livello giudica eventuali ricorsi motivati contro sentenze di primo grado ed in particolare:
emette una sentenza di secondo grado entro 200 giorni continuativi dal deposito della causa. Qualora per comprovate esigenze tale termine non possa essere rispettato ne dà comunicazione al Governatore Regionale chiedendo una proroga dei termini. Se il Governatore, a suo esclusivo e definitivo giudizio, non la concede, il Giudice rispetti tassativamente il termine di 200 giorni sotto pena di una mensilità dello stipendio per ogni settimana di ritardo e sia giudicato negativamente il suo operato annuale.
giudica nel penale, nel civile e nell'amministrativo,
non deve in alcun modo criticare o contestare una Legge sulla base delle sue personali convinzioni sotto pena della sua espulsione e licenziamento nella sindacatio successiva.
Contro l'eventuale espulsione dalla Magistratura il Giudice di secondo livello può fare ricorso al Giudice competente di terzo livello che decide in via definitiva.
Nel giudizio di secondo livello è necessaria l'assitenza di un avvocato per le parti in causa, scelto dalle parti liberamente, o, nel caso del penale, qualora l'imputato non possa o voglia sceglierlo è attribuito d'ufficio per sorteggio tra avvocati che abitudinariamente difendono in quel tribunale, escludendo dal sorteggio l'avvocato che ha già in atto una difesa assegnata d'ufficio.
Il Giudice di secondo livello con più anzianità di servizio è definto “Giudice Competente” per quella Regione per adempiere ai doveri imposti dal presente Statuto.
Art. 29 – Del terzo grado di giudizio ovvero di Giustizia.
Il terzo grado di Giustizia è organizzato a livello statale dal Capo del Governo o da un suo Ministro delegato.
Ogni Regione deve avere almeno un tribunale di terzo livello con una sede adeguata, un adeguato numero di Magistrati giudicanti e di personale ausiliario.
Diventa Magistrato giudicante di terzo livello il magistrato di secondo livello con almeno dieci anni di servizio continuativo nel tribunale regionale di secondo livello avendo superato con onore almeno otto sindacatio regionali. La graduatoria è stilata in base alle sindacatio di secondo livello superate.
Il Capo del Governo, o trimvirato o un suo Ministro, sotto pena di tutti i loro emolumenti se negligenti, sovraintende a che ciò si verifichi ed in particolare:
provvede al reperimento o alla costruzione degli edifici regionali del tribunale di terzo livello, al loro mantenimento, agli archivi, all'arredamento ed al buon funzionamento della struttura.
provvede al personale ausiliario, in numero sufficiente, da arruolare attingendo alla specifica graduatoria nazionale,
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decide il numero di giudici controllando annualmente, e nel mese di dicembre, l'operato dei giudici, sottoponendoli a sindacatio, verificando la loro solerzia e presenza in aula di giustizia,
se i carichi di lavoro per ciascun giudice sono eccessivi ed i tempi della giustizia di terzo livello superiori a 200 giorni decide l'assunzione di uno o più giudici ulteriori attingendo alla graduatoria o, in difetto, alla docenza universitaria, allo scopo di ridurre la durata dei processi di tezo grado. Il docente universitario che accetta l'incarico diventa giudice a vita e non può più assumere altri ruoli dentro e fuori l'università.
Il primo compito dei Magistrati di terzo livello è quello di garantire l'uniforme applicazione delle Leggi e della loro interpretazione, se ricorresse il caso di dubbio. Quindi verificare in ultima e definitiva istanza l'eventuale sentenza appellata di secondo livello e sentenziare in via definitiva.
Nel giudizio di terzo livello è necessaria l'assitenza di un avvocato per le parti in causa, scelto dalle parti liberamente o, nel caso del penale, qualora l'imputato non possa o voglia sceglierlo è attribuito d'ufficio per sorteggio tra avvocati che abitudinariamente difendono in quel tribunale.
Il Giudice di terzo livello con più anzianità di servizio è definto “Giudice Competente per lo Stato” per adempiere ai doveri imposti dal presente Statuto.
Le sentenze di primo e secondo grado che non fossero confermate nel terzo grado di giudizio comportano la restituzione dello stipendio percepito dai Magistrati che hanno emesso la sentenza non confermata e che hanno condotto le eventuali indagini, relativamente alle ore di lavoro che quella sentenza non confermata e l'eventuale indagine inconcludente ha richiesto e della quale deve risultare nel diario-registro giornaliero che il Magistrato è tenuto a compilare. Qualora la conferma della sentenza fosse parziale la restituzione dello stipendio è stabilita al 50 % sia per il Magistrato giudicante che per quello inquirente.
Tali somme restituite dai Magistrati siano rimborsate a coloro che, soccombenti, avevavano pagato lo stipendio al Giudice. Tali conteggi devono essere controllati durante la sindacatio.
Una terna di Giudici di terzo livello andati in pensione, nei successivi cinque anni ed estratti a sorte, decide sulla pena di morte del Giudice per violazione del precedente Art. 25 e sull'eventuale espulsione di un Giudice dalla Magistrutra.
Art. 30 – Della organizzazione della Magistratura inquirente.
La magistratura inquirente è organizzata in tutto e per tutto dal Capo del Governo o da un suo Ministro delegato.
Di norma ogni Comune deve essere dotato di una circoscrizione giudiziaria inquirente, o mandamento, composta da un Magistrato inquirente organizzatore e da uno o più Magistrati inquirenti sottoposti, da un congruo numero di Agenti di Polizia giudiziaria idoneamente e giuridicamente preparati ed assunti mediante concorso e da personale civile ausiliario composto o da laureati in giurisprudenza per tirocinio triennale o da personale arruolato mediante concorso come al precedente Art. 25.
Per i piccoli comuni è data facoltà di costituire circoscrizioni giudiziarie o mandamenti in associazione tra più comuni, previa decisione da inserire nello Statuto comunale non revocabile per almeno venti anni.
La congruità ed il numero di Personale è valutato dal Sindaco il quale può inoltrare richiesta motivata per incrementare o ridurre il numero di Personale al Capo del Governo che decide a sua discrezione insindacabilmente.
In generale l'onere per il mantenimento della Magistrutra inquirente è a carico dei condannati o mediante pagamento in denaro o confische di loro beni mobili, immobili e finanziari o in lavori forzati come disposto dal successivo art. 31.
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Il residuo eventuale delle spese e degli oneri, valutato mandamento per mandamento, è a carico di tutte le persone fisiche e giuridiche dello Stato Reuneo per una quota del 50 % da incamerare mediante tassa di scopo proporzionale al reddito di ciascuno. L'altro 50 % di ciascuna circoscrizione è a carico dei residenti nel Comune, o comuni, della circoscrizione o mandamento sempre da incamerare mediante tassa di scopo locale proporzionale al reddito di ciascuna persona fisica o giuridica.
Art. 31 – Degli oneri per il mantenimento della Giustizia.
Nelle cause civili lo stipendio del giudice e del personale ausiliario è pagato dalla parte soccombente in proporzione alla quota di torto, quota ed importo decisa dal Giudice stesso in base alle risultanze del proprio diario-registro.
Nelle cause penali gli stipendi dei Magistrati giudicanti ed inquirenti, del personale usiliario e delle Forze di Polizia Giudiziaria che hanno lavorato al caso sono a carico dei condannati mediante confisca dei loro beni mobili, immobili e finanziari e, se questi non fossero capienti, mediante lavoro forzato di livello deciso dal Giudice, come più avanti descritto.
Il Giudice, nell'emettere la sentenza, calcola suddetto importo, facendo anche ricorso al diario-agenda che egli deve compilare, a carico del reo condannato e dispone il recupero e la riscossione delle somme relative.
Le spese per la costruzione ed il mantenimento degli edifici dei tribunali, degli arredi e degli archivi sia per la Giustizia civile che quella penale sono a carico della collettività locale, comunale, regionale o statale a seconda del livello di giustizia, mediante specifica imposizione fiscale proporzionale al reddito delle persone fisiche e giuridiche, analiticamente rendicontata e resa pubblica.
Art. 32 – Del Vessillifero di Giustizia.
E' data facoltà ai Comuni di istituire nel proprio Statuto il “Vessillifero di Giustizia”.
Questi deve essere un Cittadino laureato, possibilmente in giurisprudenza, residente nel Comune, volontario e non retribuito, con il compito di girare per il Comune, osservare, ascoltare e valutare, di frequentare le aule di giustizia di primo livello e valutare ovunque se vi siano situazioni di degrado giuridico, delinquenziale, criminale, sia nelle istituzioni che nella società, in tutto il territorio comunale e di riferire in forma scritta al Sindaco, al Giudice competente, al Magistrato inquirente del mandamento e al Comandante locale delle forze di Polizia, proponendo soluzioni soprattutto in materia di criminalità diffusa.
Qualora le autorità preposte suddette non provvedano ad eliminare la situazione di degrado giuridico e criminale denunciata dal Vessillifero per qualsiasi motivo, il Vessillifero di Giustizia diviene in tutto e per tutto Magistrato inquirente ed ha facoltà e può organizzare una squadra di Cittadini volontari e non retribuiti come Agenti di Polizia pro-tempore per porre rimedio al degrado.
Tali Cittadini volontari, Agenti di polizia pro-tempore, devono essere dotati di una specifica casacca-divisa di riconoscimento le cui caratteristiche, stabilite dal Senato, sono identiche in tutto lo stato Reuneo, di armi bloccanti, temporaneamente paralizzanti e non letali, di sistemi di documentazione audio e video a scopo di acquisizione di prove. Tali dispositivi devono essere forniti e custoditi in sicurezza dal Comune ed acquistati mediante specifica tassa di scopo comunale.
Quindi il Vessillifero, con la sua squadra, provvede e deve provvedere alla rimozione della situazione di degrado con potere di arresto dei delinquenti dopo avere acquisito inconfutabili prove documentali, con testimonianze valide per giuramento degli Agenti pro-tempore della sua squadra.
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I catturati dal Vessillifero devono immediatamente essere condotti di fronte al Giudice competente di primo grado il quale, valutate le prove documentali e le testimonianze e riconosciutele valide e sufficienti, deve subito procedere alla eventuale condanna, stabilendo la sanzione equa, de plano sine strepitu et figura iudicii.
Lo Statuto comunale disciplini e specifichi nei dettagli le modalità operative delle squadre di Cittadini volontari Agenti di Polizia pro-tempore.
Il Vessillifero di Giustizia può organizzare corsi di un'ora settimanale nelle scuole obbligatorie per educare i giovani al rispetto della legalità ed all'obbligo di denuncia dei reati.
Il Vessillifero di Giustizia deve verbalizzare in forma scritta tutte le operazioni condotte da lui stesso e dalla sua squadra. Tali verbali devono essere depositati mensilmente nelle mani del Sindaco il quale li deve visionare, controfirmare e consegnare al Magistrato inquirente mandamentale che a sua volta li controfirma per presa visione e li archivia sia che decida o motivatamente non decida di intervenire.
Inoltre è data facoltà ai Comuni di istituire nel proprio statuto il rimborso da parte del Comune stesso del 50% del danno dato a tutti i danneggiati da eventi criminali, qualora non sia catturato il danneggiatore, su proposta del Vessillifero di Giustizia.
A fine anno il Comune dovrà imporre una colletta a tutti gli abitanti del Comune maggiori di 14 anni finiti per il recupero delle somme pagate nei predetti rimborsi del 50 % del danno dato.
Nel caso di cattura del danneggiatore, questi emendi il danno e paghi totalmente la sanzione alla collettività o con moneta o con lavoro forzato di valore equivalente come da Legge e da Statuto più avanti specificato.
Art. 33 – Dei revisori dei conti pubblici, della Magistratura Contabile e della contabilità degli enti pubblici .
A cura del Senato, sotto pena di tutti gli emolumenti per tutti i senatori, viene istituito con specifica Legge l'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti Pubblici a cui si possono iscrivere di diritto:
tutti i laureati in discipline economiche, matematiche ed ingegneristiche.
i diplomati in discipline economiche che abbiano superato un apposito concorso organizzato dal Capo del Governo ogni tre anni, giudicati da una commissione composta da docenti universitari di discipline economiche, matematiche ed ingegneristiche.
I revisori dei conti pubblici hanno il compito di controllare che le contabilità di tutti gli Enti pubblici siano gestite in modo corretto, verificando che ogni capitolo di spesa di qualsivoglia Ente e per qualsivoglia scopo sia rendicontato negli appositi registri in modo corretto, mirante al pareggio di bilancio annuale, senza storno di fondi da un capitolo ad altri capitoli di bilancio, come meglio descritto nel successivo capitolo “sulla tassazione”.
Le commissioni di controllo per ciascun Ente pubblico sono formate da tre revisori scelti mediante sorteggio tra i residenti vicini all'Ente da controllare e durano in carica tre anni.
Ogni anno nel mese di gennaio sono sorteggiati un quinto dei Comuni e delle Regioni su cui effettuare i controlli di contabilità e revisionare i loro conti durante quell'anno solare.
Gli enti controllati siano tolti dal sorteggio nei successivi tre anni.
I conti del Senato e del Governo sono controllati tutti gli anni nel mese di gennaio successivo.
I revisori dei Conti hanno il dovere di denunciare eventuali ammanchi e sperperi di denaro e risorse pubbliche al Giudice competente che, verificato l'ammanco, lo sperpero o lo storno di denaro da un capitolo di bilancio ad un altro provvede a sanzionare i pubblici amministratori e/o i dirigenti apicali recuperando dal loro patrimonio personale le somme in questione.
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I Revisori dei Conti pubblici con almeno venti anni di esperienza diventano Magistrati Contabili, iscritti allo specifico Albo nazionale, pur continuando ad essere Revisori dei conti pubblici.
Da tale Albo vengono sorteggiate terne di Magistrati Contabili allo scopo di formare tribunali contabili per giudicare i Revisori dei Conti pubblici che non hanno adempiuto al loro dovere. La sentenza è emessa con la maggioranza di due voti su tre.
Lo stipendio dei Revisori dei Conti Pubblici è deciso dal Senato con Legge ordinaria.
Art. 34 – Del modo di accogliere ed accorpare nello stato Reuneo nuove Regioni.
Lo Stato Reuneo è aperto all'accoglienza ed all'integrazione di qualsivoglia popolo regionale che condivida i principi e le regole stabiliti nel presente Statuto.
Per accogliere una nuova Regione, o più Regioni appartenenti allo stesso Stato estero il Senato accerti che la regione interessata, o regioni, abbia o abbiano inoltrato domanda al proprio governo o parlamento o a qualsivoglia autorità che abbia il potere decisionale in merito al distacco di quella regione ed abbia chiesto ed ottenuto la facoltà di indire un referendum interno alla Regione stessa sulla volontà di accorparsi al Reuneo.
Inoltre il Senato accerti che vi sia consapevolezza del popolo o popoli interessati sui principi espressi nel presente statuto e dia il suo parere positivo all'accorpamento, parere vincolante.
Venga quindi indetto un referendum nella regione, o regioni, che desiderano accorparsi al Reuneo a suffragio universale segreto con la partecipazione di tutte le persone maggiori di 18 anni compiuti.
Il quesito referendario deve comprendere una espressa dichiarazione contrattuale di volontà:
all'accorpamento di quella Regione allo Stato Reuneo
al rispetto e condivisione del presente statuto e di tutte le leggi sin a quel momento operative nel Reuneo in sostituzione e soppressione delle Leggi in vigore in quello Stato.
La regolarità del referendum deve essere garantita da commissioni miste in rappresentanza di quello Stato estero e del Reuneo.
L'accorpamento avverrà solo se il referendum darà esito favorevole con la maggioranza qualificata del 75% dei votanti e se il Senato approverà l'accorpamento con la maggioranza di 501 Senatori.
Art. 35 – Dei primi 15 anni dell'accorpamento.
In seguito all'avvenuto accorpamento come sopra detto, inizia l'iter per l'inserimento pieno della nuova regione, o regioni, accorpate.
Il Senato stabilisce un programma di interventi della durata massima di 15 anni per integrare ed adeguare la Regione accorpata, o Regioni, ai parametri Reuneo ed in particolare:
mediante invio di congrue forze armate per difendere i confini della neoaccorpata Regione, o Regioni, inglobando ed integrando le forze armate proprie eventualmente presenti della Regione.
Mediante invio di congrue Forze di Polizia e Magistrati per garantire il rispetto delle Leggi, la cattura e la condanna dei criminali e l'ordine pubblico in associazione ed incorporando le forze di polizia ed i magistrati già presenti in quella Regione.
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Inoltre, se gli standard di vita e le infrastrutture non fossero confrontabili con quelli del Reuneo, sia inviato il Genio Militare con tecnici abilitati per progettare e poi realizzare piani infrastrutturali, piani regolatori, strutture pubbliche, scuole, ospedali, ed ogni struttura di comunicazione.
Gli oneri di tale adeguamento sono a carico dello stato Reuneo comprendente la neoaccorpata regione mediante tassa di scopo.
Venga inoltre stabilito in accordo con le Autorità locali i limiti amministrativi dei comuni che saranno gestiti come sopra detto nel presente Statuto.
Dopo tale fase di preparazione, al primo rinnuovo della legislatura la Regione sia inserita nelle circoscrizioni elettorali per il voto dei Senatori e sia definitivamente accorpata al Reuneo con pari rango a tutte le altre regioni.
Art. 36 – Della Capitale.
Nella legislatura centrale ad una indizione, come più avanti definita, il Senato decide con la maggioranza di 501 voti favorevoli lo spostamento della capitale dello Stato Reuneo in un'altra città da effettuarsi nell'indizione successiva, così che ogni Regione abbia e possa avere l'ònere e l'onòre di ospitale la capitale.
Il Senato esamina le possibili candidature, le varie offerte, in che misura gli oneri ricadono sulla città e Regione ospitante e decide insindacabilmente.
La capitale rimane ferma in quella città per tutta l'indizione successiva.
Nel caso in cui la capitale non venga spostata nell'indizione successiva e rimanga ferma al suo posto l'onere, da coprire mediante tassa di scopo, ricada su tutta la popolazione del Reuneo in proporzione al reddito di ciscuna persona fisica e giuridica .
Nella prima indizione la capitale è fissata in Bruxelles.
CAPO 2
DEI DIRITTI E DEI DOVERI UNIVERSALI
Art. 37 – Del diritto e del dovere duale ad esso associato e viceversa.
Diritto e dovere sono intrinsecamente uniti: ad ogni diritto corrisponde, e deve corrispondere, un dovere duale associato e viceversa.
Ciò deve risultare evidente e chiaro da ogni norma, legge, regolamento in qualsivoglia modo emanato e da qualsivoglia Ente, pena la sua immediata decadenza ed inapplicabilità.
Inoltre il Pubblico Amministratore, o delegato in qualsivoglia forma e modo dai Cittadini ad esercitare un pubblico potere, ha il dovere e l'obbligo di dire, scrivere ed esprimersi in pubblico rispettando il principio di associare sempre un dovere al suo diritto duale e viceversa, e non osi né ardisca né presuma di violarlo. Se contravvenisse sia punito con la ritenzione di tre mesi di stipendo in favore della Magistratura dei Diritti e dei Doveri di cui al seguente art. 38.
Colui o colei che non adempie ad un dovere perde il diritto associato e ad esso duale.
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Colui o colei che ha adempiuto ad un dovere deve godere del diritto duale associato.
Una specifica Magistratura, come più avanti descritta, vigila sul rispetto di questo articolo e commina le sanzioni e stabilisce la perdita del diritto per quella persona che non adempie ad un dovere.
In caso di contrasto fra due o più diritti e/o doveri sia la Legge ordinaria emanata dal Senato a stabilire la priorità. In difetto decida la Magistratura dei Diritti e dei Doveri come definita al successivo articolo.
Art. 38 – Della Magistratura dei Diritti e dei Doveri .
La Magistratura dei Diritti e dei Doveri ha il compito di verificare e garantire la puntuale applicazione dell'articolo precedente n° 37 ed in particolare:
commina la sanzione al pubblico amministratore, o delegato in qualsivoglia forma e modo dai cittadini ad amministrare la cosa pubblica, che non ha adempiuto all'obbligo di dire, scrivere ed esprimersi in pubblico rispettando il principio di associare sempre un dovere al suo diritto duale e viceversa. Allo scopo basta una prova audio o video verificata senza ombra di dubbio.
Sottopone a giudizio il Giudice di primo, secondo o terzo livello che non ha provveduto ad espellere dall'Albo dei Cittadini coloro che si sono macchiati di un delitto per iscriverli all'Albo degli Apolidi e commina al Giudice la sanzione da stabilire in base alla gravità del delitto comunque compresa fra 12 e 36 mensilità dello stipendio del Giudice inadempiente da applicare e devolvere per metà al Comune, o Regione o Stato a seconda del livello del Giudice e l'altra metà per il mantenimento della Magistratura dei Diritti e dei Doveri.
Ricevono e giudicano denuncie di Cittadini che non si vedono riconoscuti un loro diritto dopo che hanno adempiuto al dovere duale associato ed impongono all'Autorità responsabile di provvedere sotto una sanzione disposta con Legge ordinaria o, in difetto, da essi stabilita.
Revocano a chiunque un diritto qualora il relativo e duale dovere non sia stato espletato.
Può essere Magistrato dei Diritti e dei Doveri il Magistrato Giudicante di ogni ordine e grado con meno di tre anni alla fine carriera o dopo la fine carriera ed il pensionamento non oltre dieci anni. Inoltre possono far parte della Magistratura dei Diritti e dei Doveri i docenti universitari di diritto che lo vogliano.
Il Primo Senatore nomina e sorveglia la Magistratura dei Diritti e dei Doveri composta da una o più sezioni a seconda dei carichi di lavoro per ciascuna Regione, ciascuna delle quali è formata da tre membri da sorteggiare tra tutti gli abilitati come al paragrafo precedente.
Ciascuna sezione decide con una maggioranza di due voti.
Se una sezione è inadempiente, il Primo Senatore provvede a licenziarne i membri, recuperare tutti gli emolumenti da essi percepiti a qualsiasi titolo ed a formare un tribunale che giudichi la sezione indampente, composto da tre docenti universitari di diritto costituzionale da sorteggiare tra quelli che non fanno parte della Magistratura dei Diritti e dei Doveri che decidono in via definitiva con due voti di maggioranza.
Ogni Regione deve ospitare almeno una sezione della Magistratura dei Diritti e dei Doveri nel Capoluogo di Regione, in idoneo edificio, con personale ausiliario, archivio ed ogni arredo per il buon funzionamento, con oneri a carico dei Cittadini, degli Apolidi e delle persone giuridiche, mediante specifica tassa di scopo, sotto il controllo e la responsabilità del Governatore.
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Art. 39 - Della universalità dei diritti e doveri delle persone fisiche e giuridiche.
Tutti gli abitanti e residenti dello Stato e nello Stato Reuneo nascono con gli stessi diritti e gli stessi doveri e sono uguali di fronte alla Legge in tutto e per tutto.
Il Magistrato che discrimina o favorisce o sfavorisce una qualunque persona fisica o giuridica in base alla propria estrazione sociale, culturale, religiosa, politica o regionale non applicando il presente Statuto e le Leggi della Repubblica laica Reuneo sia espulso dalla Magistratura per sempre, restituisca tutti gli emolumenti percepiti nell'arco della sua carriera e sia condannato ai lavori forzati di secondo livello per tutta la vita.
L'accusa contro un Giudice che ha osato discriminare un Cittadino o Apolide è sostenuta dal diretto interessato o dal Sindaco o dal Governatore Regionale o dal Capo del Governo a seconda del livello del Giudice. Può essere sostenuta anche da un Magistrato dei Diritti e dei Doveri e dal Vessillifero di Giustizia.
Il processo a tale Magistrato infedele è condotto da una sezione della Corte Costituzionale nominata mediante sorteggio che decide con sentenza irrevocabile entro tre mesi dalla denuncia, sotto pena di una mensilità di salario per ogni giorno di ritardo per ciascun membro della sezione giudicante.
La Corte Costituzionale e la Magistratura dei Diritti e dei Doveri hanno l'obbligo di verificare che tutte le Leggi e norme di ogni ordine e grado, prima della loro emanazione ed entrata in vigore, rispettino il principio della universalità dei diritti e doveri delle persone fisiche e giuridiche.
Art. 40 – Del lavoro e della sua obbligatorietà.
Tutti i Cittadini e gli Apolidi che abitano o risiedono stabilmente nel territorio del Stato Reuneo devono lavorare. Lavorare è un dovere. Lavorare è obbligatorio tranne casi di forza maggiore e nei limiti delle condizioni fisiche e mentali di ciscuna persona scientificamente provate.
Lo studio in scuole ed università riconosciute dallo Stato è equiparato al lavoro.
Chi adempie al dovere di lavorare ha il diritto duale di godere, per sé stesso e per i propri congiunti, in modo totale ed esclusivo, dei frutti del proprio lavoro.
Il lavoro e il frutto del lavoro sono sacri ed inviolabili come descritto nei successivi articoli del presente Statuto.
Nessuno, nemmeno lo Stato, osi o ardisca o presuma di togliere ad alcuno il frutto del proprio lavoro, fatta eccezione per emendare un danno e per saldare la sanzione su sentenza di un Giudice.
Chi osa derubare o impossessarsi con frode ed inganno del frutto del lavoro altrui sia punito come più avanti specificato.
Il prelivo fiscale sui frutti del lavoro è applicato al fine di poter pagare il costo di servizi e organizzazioni pubbliche che sono a vantaggio di tutti e per il mantenimento dei beni collettivi che generano benessere per tutti e dei quali ciascuna persona gode ed ha il diritto di godere.
Lo Stato, con le proprie leggi e la propria organizzazione e con le modalità più avanti riportate, garantisce il rispetto di questo articolo e si organizza con organi di Protezione Civile, con il Genio Militare ed il Genio Civile affiancati agli Uffici Tecnici comunali e regionali affinché tutti lavorino.
Ogni Regione ha la facolta di decidere per il proprio territorio in totale autonomia il salario minimo inderogabile che spetta al lavoratore dipendente salariato.
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Art. 41 - Del lavoro forzato.
Per quanto stabilita all'articolo precedente tutti devono lavorare e non è ammissibile l'ozio, il vagabondaggio ed il nulla-facere. Per questo motivo chi è condannato o inquisito per un qualsivoglia reato rimanga in carcere al massimo una settimana poi sia instradato ai lavori forzati.
I lavori forzati sono di tre livelli di durezza:
Il livello 1° comporta un lavoro settimanale di 54 ore distribuite in sei giorni, può essere gestito dai Comuni che siano disponibili ed abbiano un Ufficio Tecnico in grado di organizzare il proficuo lavoro dei condannati a pro delle attività istituzionali del Comune, della manutenzione, migliramento ed incremento dei beni collettivi comunali. Può essere inoltre gestito dal Genio Civile, dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco.
Il livello 2° comporta un lavoro settimanale di 72 ore in appositi campi di lavoro forzato ed è gestito dall'esercito tramite il Genio Militare, sotto disciplina militare, per realizzare opere pubbliche di interresse nazionale, intervenire in località colpite da calamità naturali e per produrre beni di consumo per lo stesso esercito, per il volontariato e per ridurre eventuali sacche di povertà.
Il livello 3°, o lavoro duro di miniera, comporta il lavoro in miniera o in condizioni molto gravose, per 14 ore al giorno esclusa la domenica e le altre festività religiose e civili, è gestito dalla Polizia Carceraria, e per i rivoltosi è ammesso un uso moderato delle punizioni fisiche e corporali. Al riguardo il concetto di moderazione è stabilito con legge ordinaria emanata dal Senato o, in difetto, dal Giudice Competente.
Nelle more suddette e con i vincoli suddetti il Senato ha facoltà e potere con Leggi ordinarie di specificare e puntualizzare il disposto suddetto ed i tre livelli dei lavori forzati.
Per quanto attiene al controllo del precedente punto 1 sul buon utilizzo dei condannati da parte di un Comune o degli altri Enti suddetti provvede una terna di ingegneri del Genio Militare estratti a sorte che sentenzia con la maggioranza di due voti, su denuncia di un tecnico libero professionista. In caso di sentenziata incapacità gestionale dei condannati al lavoro forzato da parte di un Comune, i condannati sono presi in carico dal Genio Militare e finiscono di scontano la pena sotto il suo controllo ed il Comune perda per 5 anni la possibilità di fare ricorso al lavoro forzato per le proprie attività.
Art. 42 – Del danno dato.
Chiunque danneggia un bene privato crea un danno non solo al proprietario o possessore del bene danneggiato ma anche alla Collettività in quanto viene meno il rapporto di fiducia, di collaborazione, di pace e di concordia tra le persone fisiche e giuridiche che è alla base del benessere collettivo.
Per questo motivo il danneggiatore deve emendare il danno al danneggiato e saldare una sanzione, o banno, allo Stato per il danno subito dalla Collettività.
La legge ordinaria emanata dal Senato stabilisce il valore da emendare per quei beni che non possono essere stimati tecnicamente a causa della loro immaterialità e/o per non avere un prezzo di mercato. In difetto di Legge decide il Giudice sull'emendamento del danno.
La sanzione, o banno, da saldare alla Collettività per indennizzarla in merito alla perdita della reciproca fiducia tra le persone fisiche e giuridiche non può essere inferiore all'emendamento del danno ma dovrà essere calcolata mediante un coefficiente moltiplicatore maggiore od uguale ad uno, stabilito per Legge ordinaria caso per caso ed applicando il criterio de similibus ad similia.
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Il Giudice di primo livello dovrà procedere immediatamente contro il danneggiatore, se noto senza ombra di dubbio, de plano, sotto pena di un anno del suo stipendio da imporre nella successiva sindacatio, decidendo provvisoriamente un valore del danno dato con sua stima di massima. Poi, immediatamente, sia tenuto e debba incaricare un tecnico stimatore abilitato per determinare il valore esatto del danno da emendare, assegnado un termine perentorio non superiore a 100 giorni consecutivi per redigere la stima e stabilendo la sanzione per lo stimatore inadempiente.
Al fine di assicurare l'emendamento del danno ed il pagamento totale della sanzione, ovvero banno, siano confiscati i beni al danneggiatore, sia finanziari che mobili che immobili e, se questi non fossero sufficienti e capienti, il resto sia pagato mediante lavoro forzato di secondo o terzo livello a seconda della gravità del fatto.
Per il danno causato da minirenni rispondono in tutto e per tutto coloro che ne hanno la tutela.
Per il danneggiamento di beni collettivi si proceda come sopradetto e per la sanzione, o banno, si applichi un coefficiente moltiplicativo tre all'emendamento del danno, sanzione da attribuire ed assegnare per il 50% all'Ente gestore del bene danneggiato, e per il 50 % da assegnare allo Stato per il funzionamento della Giustizia.
Per il danneggiamento di beni artistici, archeologici, storici e monumentali si applichi il successivo Art. 47.
Art. 43 – Della libertà di pensiero, della critica e delle manifestazioni nei luoghi pubblici.
Il pensiero è libero ed ogni persona può manifestare in pubblico le proprie idee verbalmente o in forma scritta o grafica.
Al diritto di esprimere il proprio pensiero in pubblico è associato il dovere di non offendere un'altra persona con insulti, minacce, costrizioni, danneggiamenti, falsità su di lei e di rispettare tale diritto negli altri. A tal fine l'emendamento del danno sia stabilito caso per caso con Legge ordinaria emanata dal Senato, in difetto sia il Giudice a stabilirlo, e per la sanzione, o banno, sia applicato il coefficiente moltiplicatore due.
Tutte le manifestazioni nei luoghi pubblici che impediscono il libero transito ed il libero uso universale dei beni collettivi devono essere aurorizzate dal Sindaco del Comune ove il lugo pubblico è ubicato ed i trasgressori siano catturati dalle forze di Polizia e puniti dal Giudice competente di primo grado con ammenda stabilita nello Stauto comunale.
Con tali limiti la critica dell'altrui pensiero è lecita.
Art. 44 – Del modo di vestirsi.
Ogni cittadino ha il diritto di vestirsi come vuole in pubblico e nei luoghi pubblici.
Tuttavia il Comune, nel proprio statuto, può dettare limitazioni e prescrizioni valide nel proprio territorio, motivate dal decoro e dalla pubblica decenza, in base al comune sentire degli abitanti del luogo, ed ogni persona di qualsivoglia stato, condizione sociale e da qualunque parte del mondo provenga, ha il dovere di rispettare tali limitazioni e prescrizioni sotto pena di una sanzione che il Consiglio Comunale deciderà, riportata nello Statuto comunale.
Tali prescrizioni comunali sul modo di vestirsi devono essere riportate nel sito internet del Comune in modo evidente e chiaro accioché chiunque ne possa prendere visione.
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Art. 45 – Del diritto di vivere in quiete.
Ogni cittadino ha il diritto di vivere in quiete, in pace, serenamente, salubremente, senza essere minacciato, offeso, danneggiato, ferito, osteggiato, aggredito, inseguito, pedinato, infastidito; ha il diritto di praticare i luoghi pubblici a suo piacimento, salvo limitazioni stabilite dal Comune per motivi contingenti mediante ordinanza del Sindaco valida pro-tempore ed ha il dovere di rispettare tale diritto negli altri.
Colui che viola tale diritto, se colto in flagranza o se documentato idoneamente in modo da escludere il dubbio, sia punito de plano dal giudice competente di primo grado, sotto pena di un anno del suo stipendio da imporre nella successiva sindacatio, con l'emendamento del danno al danneggiato, applicando un coefficiente moltiplicatore due per il banno a pro del Comune.
L'emendamento del danno sia stabilito caso per caso dal Senato con Legge ordinaria, applicato in base al principio de similibus ad similia. Nel caso di recidive la condanna sia triplicata rispetto alla condanna iniziale ed alla recidiva precedente per ciascuna recidiva.
La Regione detta norme per contenere i rumori molesti ed emissioni nocive o moleste in atmosfera nel proprio territorio con le rispettive sanzioni.
Art. 46 – Del diritto di associazione.
I Cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente con il dovere duale di non ledere i diritti di altri cittadini né di danneggiarli in alcun modo con la propria associazione.
Gli Apolidi non godono di questo diritto e per associarsi hanno l'obbligo di chiedere ed ottenere il permesso del Sindaco in forma scritta. Possono tuttavia partecipare ad associazioni gestite da Cittadini.
Le libere associazioni di Cittadini possono essere informali o strutturate.
L'associazione informale si aggrega e disaggrega a discrezione dei componenti, non deve avere una sede stabile e non è riconosciuta dallo Stato.
L'associazione strutturata è dotata di un proprio statuto liberamente deciso, stilato ed emanato dai componenti l'associazione, di una sede stabile, di un referente o responsabile, di un conto corrente bancario dove transitino tutti gli introiti e le uscite. I resoconti bancari periodici devono essere conservati per almeno dieci anni nella sede sociale e nella banca stessa.
Lo statuto della associazione strutturata deve essere depositato presso il Comune ove si trova la sede e conservato in apposito archivio previa protocollazione dal Comune stesso.
Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di validare lo statuto con la propria organizzazione e di riconoscerne il carattere legalitario, pena il mancato riconoscimento della associazione che sarà ridotta ad associazione informale. In tal modo l'associazione strutturata è riconosciuta anche dallo Stato. Il mancato riconoscimento deve essere motivato specificando quale Legge è violata.
Il riconoscimento della associazione strutturata deve avvenire entro tre mesi dal deposito dello statuto sotto pena della perdita di una mensilità di emolumenti per ciascun consigliere per ciascun giorno di ritardo.
Ogni modifica dei requisiti statutari suddetti deve essere comunicata al Comune con atto scritto e protocollato e sottoposta ad un nuovo iter come sopra detto.
Art. 47 – Della libertà di espressione artistica e del patrimonio storico-artistico-monumentale.
L'arte è libera in tutte le sue manifestazioni: arti figurative, musica, danza, poesia, prosa, teatro, satira, saggistica, cinema, fotografia.
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Il patrimonio artistico, storico e monumentale di proprietà pubblica o di una organizzazione religiosa o privata riconosciuta dallo Stato ed aperta al pubblico è sacro ed inviolabile essendo alla base della civiltà.
Il danneggiamento, in qualsivoglia modo avvenga, di opere d'arte, di monumenti, di beni archeologici e culturali pubblici in genere è da considerare sfregio alla cultura ed alla civiltà e deve essere punito dal Giudice di primo livello, sotto pena di un anno del suo stipendio da imporre nella successiva sindacatio, con l'emendamento del danno e la condanna ai lavori forzati di secondo livello da uno a dieci anni a seconda della gravità, da infliggere de plano sine strepitu et figura iudicii qualora il danneggiatore o uno dei danneggiatori sia individuato in modo inequivocabile, con la formula: il reo catturato paga per tutti, salvo il diritto di rivalsa del reo pagante, o rei paganti, verso i propri consoci danneggiatori in sede civile e penale.
Il Giudice deve inoltre valutare la possibilità di mutare il lavoro forzato con l'effettivo ed attuato pagamento di una sanzione di valore pari al lavoro forzato, ovvero, al contrario, permutare l'emendamento del danno in lavoro forzato se non immediatamente saldato l'importo nelle mani del Giudice, o garantito da idonea fideiussione. La sanzione si applica per il mantenimento della Giustizia stessa.
Art. 48 – Dulle religioni e della libertà di professarle.
Ai fini del presente Stauto si definsce “religione” un insieme di principi e valori basilari, di assiomi e postulati ritenuti validi ab origine, per atto di fede, i quali determinano il comportamento degli individui, dei Cittadini e degli Apolidi, decisivi, determinanti e fondamentali per la civiltà, per le regole sociali, civili ed economiche che condizionano la collettività ed il suo benessere.
E' irrilevante che tali principi si considerino rivelati da una entità divina, od eone, oppure siano attribuiti ad un maestro o filosofo.
Si definisce “luogo di culto” un luogo, all'aperto o al chiuso, dove una religione è insegnata, praticata, espletata e propagandata in forma associata da due o più persone, in modo continuativo.
I nuovi luoghi di culto, entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, devono rispettare tutte le norme di sicurezza previste per i luoghi soggetti ad affollamento. Per i luoghi di culto già in essere si provveda al meglio per la loro sicurezza, nel rispetto dei beni artistici e monumentali.
Ogni luogo di culto deve avere un “rettore” responsabile dello stesso luogo di culto e di quanto avviene al suo interno. Il rettore deve essere Cittadino ed avere la residenza nel comune ove è ubicato il luogo di culto.
Il rettore deve presentarsi immediatamente al Sindaco del Comune sul cui territorio insiste il luogo di culto comunicando in forma scritta le proprie generalità, l'ubicazione e le caratteristiche del luogo di culto con riferimenti catastali e civici, da conservare in apposito “registro dei luoghi di culto” a cura del Comune stesso.
Mancando il rettore, il luogo di culto, se scoperto, deve essere chiuso dal Sindaco e chi è trovato all'interno sanzionato dal Giudice competente di primo livello de plano con l'ammenda stabilita da Legge ordinaria emanata dal Senato comunque non inferiore ad euro 3000 rivalutabili, ovvero con equivalente lavoro forzato di primo livello. Questa norma non si applica alle associazioni informali sopra descritte in quanto non dotate di sede continuativa.
Ogni luogo di culto deve essere aperto a chiunque voglia visitarlo durante l'orario di apertura indicato in apposito cartello al suo ingresso. L'avventore deve rispettare le norme comportamentali e di abbigliamento decise dal rettore e descritte all'ingresso in apposito manifesto.
Si definisce “predicatore” colui che in pubblico diffonde, spiega, insegna ed invita ad applicare una religione. Il predicatore può essere lo stesso rettore.
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La predicazione deve avvenire nella lingua praticata in quel Comune, ovvero lingua locale, pena l'arresto immediato e la condanna de plano a dieci anni di lavori forzati di secondo livello del predicatore e del rettore.
I principi, le norme e quanto predicato deve essere scritto in uno specifico testo nella lingua locale definito “testo sacro”.
Non è ammessa la religione che, nel proprio testo sacro o nelle predicazioni, preveda la pena di morte, discrimini le persone fisiche per nascita, sesso o appartenenza etnica, inciti ad uccidere o ferire o ad infliggere pene corporali ad esseri umani ed animali, violi le libertà personali ed universali, costringa i minorenni a matrimoni forzati dai genitori o affidatari.
Tale testo sacro deve essere esposto all'interno del luogo di culto ed essere consultabile liberamente da chiunque, pena la chiusura del luogo di culto a cura del Sindaco. Il rettore ha il dovere di vendere al prezzo di costo ed in edizione economica copie del testo sacro a chi ne facesse richiesta, pena la chiusura del luogo di culto sino all'ottemperamento.
Al controllo di tutto quanto sopradetto provvede il Sindaco sotto pena, se negligente, della ritenzione di tre mesi di stipendio per ogni denuncia ricevuta da un Cittadino non evasa.
Qualunque cittadino ha il diritto di praticare la religione che più ritiene adatta alle proprie idee ed alla propria spiritualità. Tuttavia non sono ammesse religioni che violino i principi del presente statuto, o che incitino a commettere reati, persecuzione o violenza verso altre persone, come più avanti detto. A tal fine chiunque può denunciare al Sindaco al quale è delegata la facoltà se inoltrare la denuncia al Giudice competente per la persecuzione di eventuali reati o procedere per via amministrativa alla chiusura del luogo di culto.
Il Sindaco, ricevuta una denuncia al riguardo, nomina entro una settimana una commissione composta da lui stesso, da due docenti di storia e filosofia e da due laureati in giurisprudenza per valutare il testo sacro e/o le predicazioni debitamente documentate con video e/o registrazioni sonore. I nominati dal sindaco nella commissione non possono rifiutare la nomina, salvo casi di forza maggiore, sotto pena di espulsione dalla scuola e dall'ordine professionale avvocatizio.
La commissione decide con la maggioranza di tre voti entro due mesi sotto pena di 12 mensilità dello stipendio del sindaco per ciascuno, a vantaggio del Comune.
Se le accuse sono provate il luogo di culto deve essere chiuso per sempre ed il rettore ed il predicatore condannati al pagamento in solidale del compenso alla commissione come sopra istituita dal Sindaco.
Qualora il Giudice competente, investito dal sindaco della questione, accerti la presenza di reati o l'incitamento a delinquere, il rettore ed il predicatore siano condannati a dieci anni di lavori forzati di secondo livello o al pagamento di una sanzione commisurata a tale lavoro forzato.
Se il predicatore condannato è persona forestiera, espiata la suddetta condanna, sia espulso sotto pena del ripetersi della condanna ad libitum sin che non abbandona il territorio dello Stato. Se Cittadino perda la cittadinanza e diventi Apolide.
Avverso la condanna del Sindaco il rettore e/o predicatore può fare ricorso al Governatore regionale che, con pari modalità, decide in via definitiva. Se la condanna è ratificata dal Governatore la religione relativa deve essere vietata in tutta la Regione, il testo sacro bandito, ed i suoi luoghi di culto chiusi per sempre nella Regione.
Inoltre se un Governatore di Regione ritiene di segnalare il bando di un testo sacro dalla propria Regione al Governo Centrale, il Capo del Governo sia tenuto e debba incaricare la Corte Costituzionale di valutare la rispondenza del testo sacro al presente statuto e alle Leggi nazionali.
In caso di attestata violazione da parte della Corte Costituzionale, la quale deve specificare in modo analitico quali parti del testo sacro sono da incriminare, la religione relativa deve essere bandita su tutto lo Stato Reuneo ed i relativi luoghi di culto chiusi, salvo che i rettori dei luoghi di culto non provvedano a modificare il testo sacro sulle indicazioni date dalla Corte Costituzionale.
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In caso di violazione sancita dalla Corte Costituzionale o nel caso in cui il rettore del luogo di culto ed il predicatore siano stati condannati a 10 anni di lavori forzati di secondo livello e il luogo di culto chiuso per sempre, l'edificio, se di proprietà dell'organizzazione religiosa o di un soggetto straniero, sia confiscato e sia immesso nei beni demaniali alienabili del Comune, altrimenti sia restituito al legittimo proprietario.
Art. 49 – Della sacralità della vita e della libertà umana.
La vita umana è sacra ed inviolabile. Parimenti la salute e l'integrità fisica. Parimenti la libertà personale che può essere limitata e preclusa solo da un Magistrato sia giudicante che inquirente con sua ordinanaza o sentenza adeguatamente motivata.
Le perquisizioni personali e domicilari devo essere autorizzate da un Magistrato o dal Sindaco allo scopo di scoprire o impedire reati e per motivi di sicurezza personale e collettiva.
Gli ufficiali, i sottufficiali di Polizia, il Vessillifero di Giustizia ed il Sindaco possono arrestare e limitare la libertà personale per non più di 48 ore mediante ordinanza motivata per causa di ordine pubblico e nei confronti di chi ha commesso un crimine. Dopo tali 48 ore, senza un provvedimento di un Mgistrato, cessi la limitazione della libertà personale.
Ogni edificio ospitante la Magistratura inquirente deve essere dotato di celle per la custodia degli arrestati in condizioni dignitose il cui numero è deciso dal Sindaco e le cui caratteristiche minimali sono decise con Legge del Senato.
La pena di morte è applicabile solo ed esclusivamente nel caso del Magistrato giudicante che si lascia avvicinare senza farne denuncia nei modi precedentemente descritti all'Art. 25.
Art. 50 - Dello spazio vitale minimo inderogabile.
Lo “spazio vitale minimo inderogabile” costituisce un contenitore giuridico strettamente connesso alla garanzia del rispetto della vita umana ed al suo effettivo, tranquillo e pacifico svolgimento quotidiano.
Violare lo “spazio vitale minimo inderogabile” equivale de iure e de facto a violare la stessa vita umana e la sua sacralità. Pertanto la violazione dello spazio vitale minimo inderogabile deve essere punita con le stesse leggi che puniscono la stessa violazione della vita umana.
Il presente Statuto inserisce nello spazio vitale minimo inderogabile:
la casa di solita residenza ed abitazione con le sue pertinenze.
Il luogo di lavoro con il guadagno, ricavo o frutto del lavoro in esso presente, depositato o custodito.
Il Senato della Repubblica può aggiungere altre specifiche e fattispecie di attività ed attributi allo “spazio vitale minimo inderogabile” ma non può né deve eliminare o limitare o ridurre i due punti suddetti sotto pena di tutti gli stipendi e di ogni emolumento per tutta la durata della legislatura per tutti e ciascuno dei Senatori e la norma sia vana, cassa ed irrita.
Art. 51 – Della scuola e dell'istruzione.
L'istruzione scolastica è obbligatoria ed inizia dall'età di 6 anni, ovvero 5 finiti, e comprende un ciclo di studi elementare di 7 anni ed uno superiore di 5 anni.
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I genitori, o chi ne fa le veci, sono responsabili della effettiva frequenza scolastica del minore; se non ottemperano perdano la patria potestà ed il minore sia affidato a tutori di provata capacità ad educare da un Giudice di primo grado. Se anche ciò si rivelasse inefficace il minore sia affidato dal Giudice di primo grado ad una specifica sezione dell'esercito che, sotto disciplina militare, provvede all'educazione scolatica.
L'istruzione obbligatoria è gratuita e gli oneri relativi sono a carico della Collettività mediante specifica tassazione di scopo proporzionale al reddito di ciascuna persona fisica e giuridica. Rimane a carico della famiglia dello studente l'acquisto dei libri, la mensa scolastica eventuale e le spese di viaggio da e verso l'edificio scolastico.
Ed in particolare:
agli edifici ed arredi per le scuole elementari provvede il Comune che impone una specifica tassa alle persone fisiche e giuridiche residenti nel comune;
agli edifici ed arredi per la scuole superiori provvede la Regione che impone una specifica tassa alle persone fisiche e giuridiche residenti nella regione;
agli edifici ed arredi per l'istruzione universitaria provvede lo Stato che impone una specifica tassa alle persone fisiche e giuridiche dello Stato Reuneo.
Al personale docente ed ausiliario provvede lo Stato per tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado mediante specifica tassa imposta alle persone fisiche e giuridiche di tutto lo Stato.
Il Comune e la Regione possono decidere una tassa di scopo per offrire un contributo scolastico a pro delle famiglie indigenti nei propri territori di competenza.
Lo studente che si iscrive all'università deve aver concluso positivamente il ciclo di studi obbligatorio e sia tenuto e debba fare una scelta al momento dell'iscrizione ovvero:
può decidere di firmare un contratto con lo Stato, e per lo Stato firma il Rettore universitario o suo delegato di fiducia, in base al quale lo Stato, ovvero la collettività, si assume l'onere generale degli studi in modo che rimangano a carico dello studente iscritto solo le spese per la propria sussistenza, ricevendo egli comunque un presalario stabilito per Legge ordinaria. Garanti e fideiussori di tale contratto sono i genitori o istituti bancari ed assicurativi mediante idonee fideiussioni. L'iscritto deve terminare il ciclo di studi universitario ed aver discusso la tesi di laurea con al massimo due anni di ritrado sul piano di studi pena il pagamento di tutti gli oneri e la restituzione del presalario, salvo casi di forza maggiore.
Può decidere di pagare in conto proprio tutto ed interamente il costo del ciclo di studi universitario sulla base dei costi reali che risultano anno per anno per il mantenimento degli edifici, per l'ammortamento degli arredi e per il pagamento del personale docente e non.
Nel primo caso il contratto prevede e deve prevedere che il laureato rimanga a lavorare per tutta la vita lavorativa entro i confini statali e possa trascorrere all'estero non più di 5 anni complessivi della propria vita lavorativa, sotto pena della restituzione del costo intero del ciclo di studi universitari da determinare in base al valore medio della contabilità generale delle annualità durante le quali si è svolto il ciclo di studi con i relativi interessi.
Nel secondo caso, ottenuta o non ottenuta la laurea, l'iscritto all'università sia libero di emigrare e di lavorare ove riterrà più vantaggioso.
Sono ammesse scuole private paritarie che operino con le stesse modalità delle scuole pubbliche ed in particolare senza contrazione né riduzione degli anni dei vari cicli scolastici.
I Conservatori musicali, dove si insegna la disciplina basilare della musica sin dai cinque anni finiti come materia primaria, devono presentare al Senato il loro piano di studi ed ottenerne l'approvazione.
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Art. 52 – Dei beni collettivi e del loro mantenimento.
Il benessere del Cittadino, degli Apolidi e di tutta la Collettività dipende dal godimento sia dei propri beni personali e privati sia dal godimento dei beni collettivi pubblici.
Pertanto, a fronte del diritto di godere dei beni colletivi, tutti hanno il dovere di incrementarli e di mantenerli.
Ove possibile l'onere per il mantento sia proporzionale all'uso che ciascuno ne fa, da valutare mediante opportuni contatori e misuratori.
Per i beni pubblici e collettivi non direttamente misurabili gestiti dal Comune il dirigente apicale dell'Ufficio Tecnico deve redigere una stima delle giornate di lavoro necessarie al mantenimento annuale ed all'eventuale incremento di tali beni sulla scorta dei programmi amministrivi nella legislatura in atto. Tale stima deve arrivare ad essere accurata per successive approssimazioni nell'arco di tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
Tali giornate di lavoro devono essere ripartite su tutta la popolazione maggiorenne in grado di lavorare determinando il numero di giornate lavorative medie pro-capite. In difetto il dirigente apicale dell'Ufficio Tecnico non percepisca lo stipendio per l'intero anno. Di tale sanzione è responsabile il Sindaco.
Ogni abitante maggiorenne nel territorio comunale, sia Cittadino che Apolide, dovrà adempiere ed assolvere alla propria quota di giornate lavorative o mediante dazione o mediante fazione.
La dazione consiste nel versare nelle casse del Comune sotto forma di colletta o di tassa, una somma tale che si possano pagare lavoratori che svolgano le giornate di lavoro spettanti alla persona versante.
La fazione consiste nell'eseguire direttamente le giornate di lavoro competenti al singolo Cittadino ed Apolide sotto il controllo di un tecnico abilitato deciso ed indicato dal Sindaco, nell'ambito della sua fazione. In tale caso si tenga conto delle condizioni fisiche e dell'età della persona, e dei mezzi d'opera che la persona fisica o giuridica possiede e sa gestire e fornisce, attribuendo i lavori in base alla loro pesantezza e gravosità fisica.
Il Comune ha l'obbligo di assicurare contro gli infortuni sul lavoro colo che lavorano per il mantenimento dei beni collettivi comunali mediante idonea tassa di scopo decisa dal Consiglio Comunale e riportata nello Statuto del Comune.
Lo studente universitario è esonerato dal prestare la propria opera durante tutto il ciclo di studi. Tuttavia, subito dopo la laurea e l'eventuale esame di stato, debba prestare un anno consecutivo di lavoro gratuito al Comune ove risiede, in base alle necessità stesse del Comune, come suo contributo forfettario al mantenimento dei beni comunali non eseguiti durante il ciclo di studi.
Per i beni collettivi gestiti dalle Regioni ogni Regione decide in autonomia sulla modalità di provvedere alla loro manutenzione, miglioramento ed incremento. Il Governatore, direttamente o delegando a persone di sua fiducia, sovrintende alle manutenzioni ed è sanzionato con la ritenzione di 12 mensilità di stipendio a vantaggio della stessa Regione se non provvede. Tale sanzione è comminata a cura di un tribunale speciale composto da tre ufficiali ingegneri del Genio Militare sorteggiati, che decidono con la maggioranza di due voti.
Per i beni collettivi gestiti dallo Stato, la Legge ordinaria provvede con l'imposizione di tasse specifiche e di scopo per ciascun bene da mantenere, da rendicontare analiticamente, proporzionali al reddito di ciascuna persona fisica e giuridica. Può provvedere il Genio Militare ed il Genio Civile mediante i propri mezzi e sfruttando il lavoro forzato di secondo e terzo livello.
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Art. 53 – Della tassazione.
Ogni tassa, imposizione fiscale o colletta deve essere di scopo. Lo scopo e gli obiettivi da raggiungere devono essere dichiarati ed analiticamente elencati e stimati nei costi, e riportati nella Legge o norma che istituisce l'imposizione fiscale. Ciò vale per ciascun livello amministrativo.
Ogni scopo o progetto o capitolo di bilancio, analiticamente rendicontato mettendo bene in evidenza le entrate e le uscite, deve essere pubblicato nei siti internet istituzionali.
Ogni tassa imposta da qualunque livello amministratrivo e/o soggetto pubblico deve essere finalizzata al raggiungimento di uno scopo, ovvero di un ben preciso obiettivo o progetto, e deve essere analiticamente rendicontata nelle entrate e nelle uscite in partita doppia, prevedendo il pareggio di bilancio o un leggero avanzo da riportare nell'anno successivo per scopi pluriennali o da devolvere e stornare ad un capitolo di bilancio di previdenza che accumuli anno per anno somme da utilizzare solo in caso di eventi catastrofici naturali previa dichiarazione di stato di emergenza da parte del livello amministrativo preposto in base a Legge ordinaria.
L'amministratore eletto o nominato ed il dirigente o figura apicale di settore non osi né presuma né ardisca di stornare somme di denaro incassate per un preciso scopo, obiettivo o progetto verso altri scopi o finalità o progetti o capitoli di bilancio. In caso di inadempienza il responsabile o i responsabili siano condannati alla confisca di tutti i loro beni finanziari, mobili ed immobili ed estromessi da qualsivoglia incarico pubblico per sempre a cura del Giudice competente, fatto salvo il comma precedente.
Tutte le quote di tasse devono essere cumulate e sommate in una aliquota unica da richiedere al soggetto pagante, persona fisica o giuridica, annualmente. Dopo la riscossione ciascuna quota sia attribuita allo specifico capitolo di bilancio e resa pubblica.
Art. 54 – Dell'immigrazione.
Lo Stato Reuneo ed il presente Statuto non annoverano l'azione del migrare nella categoria giuridica dei diritti universali dell'uomo ma la collocano nella categoria giuridica dei contratti.
Si attribuisce la qualifica di immigrante a colui o colei che entra nel territorio dello Stato Reuneo previo contratto di migrazione, ovvero previo “instrumentum migrationis”.
Solo il contratto, o instrumentum, rispetta i diritti di tutti e va a vantaggio di tutti, immigrati e popolo ospitante.
L'assenza del “contratto di migrazione” da luogo al reato: reato di inviasione quando uno o più persone straniere pretendono, a loro insandacabile volontà, di entrare nello Stato Reuneo che non è il loro; reato di deportazione quando uno Stato pretende di spostare persone dal loro territorio abituale senza il loro consenso.
Nesuna persona straniera osi, ardisca o presuma in alcun modo e per nessuna ragione al mondo di entrare nello Stato Reuneo in assenza di “instrumentum migrationis”, ovvero clandestinamente, varcandone di propria iniziativa e volontà i confini al di fuori delle direttrici legali di ingresso costituite da strade statali, linee aeree ed aeroporti, linee ferroviarie, porti navali e linee regolari navali: ciò equivale al reato gravissimo di invasione.
L'ingresso nel territorio dello Stato Reuneo per motivi turistici o altri motivi, comunque per una durata non superiore a 100 giorni continuativi dal momento dell'ingresso, rilevabile dal passaporto, obbligatoriamente vistato al momento dell'arrivo, è libero per qualsivoglia persona al mondo che non abbia commesso reati ai sensi delle Leggi dello Stato Reuneo.
Chiunque sorpreso a varcare i confini o le acque territoriali o già entrato clandestinamente e in assenza di “contratto di migrazione” dentro il territorio statale, illegalmente e senza titolo, sia immediatamente catturato e processato di fronte ad una Corte Penale Militare de plano, sine strepitu et figura iudicii e condannato a dieci anni di lavori forzati di secondo livello.
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La Corte Penale Militare è composta da tre ufficiali superiori dell'esercito operanti nella più vicina caserma, estratti mediante sorteggio che rimangono in carica per un anno obbligatoriamente, salvo casi di forza maggiore.
Terminato tale periodo di condanna ai lavori forzati di dieci anni, l'invasore sia espulso. A tal fine gli siano consegnati dall'esercito 1000 euro rivalutabili con il foglio di espulsione a cui deve adempiere entro 10 giorni. Se non facesso ciò sia di nuovo catturato e processato come sopra e di nuovo come sopra condannato e così si proceda ad libitum.
Qualunque straniero, per evitare la sanzione di cui ai commi precedenti, trovandosi nella necessità ed essendo dentro il territorio dello Stato Reuneo si presenti immediatamente al più vicino Ufficio di Polizia e denunci la propria presenza specificando la motivazione di necessità della sua clandestinità, quindi sia espulso immediatamente con provvedimento del Comandante dell'Ufficio di Polizia, assegnadogli dieci giorni di tempo per adempiere, sotte le pene suddette.
La forma privilegiata di instrumentum migrationis è l'accordo tra lo Stato Reuneo ed uno o più stati esteri sulle modalità di circolazione delle persone tra essi. Tale accordo è stilato e sottoscritto dal Capo del Governo e dura sino alla scadenza della legislatura, accordo eventualmente rinnovabile dal successivo Capo del Governo.
In difetto di accordo interstatale, il Capo del Governo provvede ad istituire un apposito sito internet a disposizione di quegli stranieri che desiderano immigrare e trasferirsi entro lo stato Reuneo. Il sito sia dotato di apposita modulistica in linea web in varie lingue, modulo di cui in appendice, per la domanda di immigrazione.
A cura del Senato deve essere redatto l'elenco delle regioni povere del mondo per motivi non imputabili alla popolazione ivi residente, da aggiornare periodicamente almeno ogni tre anni.
Lo straniero che intende immigrare per qualsivoglia motivo nel territorio dello stato Reuneo deve aver fatto domanda compilando il modello predetto ed inviandolo mediante il canale internet ed aspettando di essere convocato ed avere il nulla-osta per l'ingresso.
Ogni Regione, a cura del Governatore, compila entro il 30 ottobre di ogni anno il proprio piano di immigrazione per l'anno successivo, come da modello in appendice, e lo invia ad apposita sezione del Governo. La mancata presentazione del piano di immigrazione equivale al rifiuto di accogliere immigrati nell'anno successivo da parte di quella Rgione.
In seguito a tale piano di immigrazione regionale, viste le domande di immigrazione inoltrate come sopra detto, il Governatore regionale, o suo delegato, ed il migrante stipulano e firmano il “contratto di migrazione” mediante modello o schema pubblico e pubblicato, di cui ogni Regione si deve dotare. Tale “instrumentum migrationis regionis” è vincolante per le parti sotto le seguenti pene per l'indampiente:
per il migrante inadempiente sotto pena della espulsione previo rimborso alla Regione di tutte le spese sostenute per la sua formazione e se incapiente con lavoro forzato di secondo livello di pari valore,
per la Regione sotto pena del rimborso del danno ricevuto dal migrante stimato da un Giudice di secondo livello.
Art. 55 – Dell'emigrazione.
L'emigrazione è libera. Tuttavia prima emigrare chi ha debiti li debba pagare o prestare idonee fideiussioni e chi ha pendenze con la Giustizia le debba assolvere completamente emendando eventuali danni e saldando eventuali banni, o prestando allo scopo idonee fideiussioni.
Per il laureato valga il disposto del precedente Art. 51 – Della scuola e dell'istruzione
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Art. 56 - Delle indizioni e dell'obbligo di non lasciare debiti alle future generazioni.
Il presente Statuto dispone il ricorso alle indizioni allo scopo di non lasciare debiti alle future generazioni. L'indizione è un periodo di programmazione economica e fiscale di 15 anni, ovvero di tre legislature complete.
Nei documenti ufficiali e pubblici deve essere obbligatoriamente riportatato l'anno dell'indizione accanto alla data, affinché tutti i Cittadini e gli Apolidi sappiano regolarsi.
Il Governo in carica durante l'indizione prima, stabilisce le linee programmatiche generali, decide sulle grandi opere pubbliche di interesse statale, sul raggiungimento di obiettivi strategici che costituiranno poi la guida di massima per i governi delle legislature successive.
Al termine dell'indizione i conti di tutti gli Enti Pubblici, di ogni ordine, grado e tipologia, dovranno essere in pareggio o in leggero avanzo da riportare nel bilancio successivo.
In difetto i debiti devono essere ripianati entro e non oltre la XV^ma indizione, ovvero fine dell'indizione, nel modo seguente:
per un massimo del 50 % del debito si confischino i beni mobili, immobili e finanziari di coloro che hanno avuto un ruolo di potere nell'ente indebitato, dei dirigenti apicali di ogni settore e dei Revisori dei Conti in tutti i 15 anni dell'indizione, ovvero dei loro eredi, e si mettano all'asta a cura del Giudice competente entro 200 giorni continui. Se il Giudice non interviene sia condannato a vita ai lavori forzati di terzo livello dal Primo Senatore in carica, de plano sine strepitu et figura iudicii. Se anche costui non interviene provvedano i cittadini a nominare una corte speciale che condanni gli attori negligenti ai lavori forzati di terzo livello per tutta la vita.
la restante parte di debito, per qualsivoglia percentuale, sia a carico dei Cittadini elettori che hanno votato e risiedono nel territorio ove insiste l'ente indebitato da riportare in pareggio, con una tassa secca proporzionale al reddito, sotto pena per i non paganti dei lavori forzati di secondo livello per un tempo commisurato al loro debito. A ciò si provveda come nel punto precedente.
Art. 57 – Della famiglia.
La Famiglia è una libera associazione tra due persone fisiche maggiorenni che, di loro spontanea iniziativa e volontà, si legano da un contratto di reciproca solidarietà, assistenza e comunione di beni e servizi firmato davanti al Sindaco o da un suo delegato.
Coloro che osano o presumono o ardiscono di forzare un matrimonio siano condannati ai lavori forzati di secondo livello a vita dal Giudice competente di primo livello ed il matrimonio stesso sia dichiarato cassato ed abolito.
Fanno altresì parte della famiglia gli eventuali figli naturali di entrambi o di uno dei due contraenti, o affidati per legge, ed i genitori e nonni eventuali dei due contraenti congiunti.
Tutte le persone che fanno parte di una stessa famiglia risiedono e devono risiedere nella medesima unità abitativa e convivono, fatte salve pro-tempore eccezioni per motivi di studio, di salute e di lavoro.
La famiglia dove i contraenti sono maschio e femmina ed i figli discendono da essi o sono a loro affidati si dice “naturale” mentre le altre famiglie si definiscono “de facto”.
E' diritto inalienabile di ciascuna persona fisica maggiorenne conoscere da quale uomo e donna ha ricevuto il proprio patrimonio genetico. Il Primo Senatore, tutela questo diritto con norme specifiche emanate dal Senato, fatto salvo casi di assoluta forza maggiore.
La famiglia, sia naturale che de facto, si comporta ed è in tutto e per tutto un'unica persona giuridica di fronte alla Legge e decide, mediante propria dichiarazione, se essere tassata come tale o se i suoi membri devono essere tassabili come persone fisiche.
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Art. 58 - Della comunità.
La Comunità è una libera associazione di famiglie e di persone singole avente finalità di reciproco aiuto, solidarietà e mutua assistenza in tutto e per tutto.
La Comunità è retta e regolamentata da uno Statuto interno liberamente deciso, depositato e registrato presso il Comune dove ha sede legale la Comunità stessa.
Lo Statuto non può contenere clausole contrarie alle Leggi di ogni ordine e grado.
Tutte le attività, le aziende, i beni mobili ed immobili, esclusi i beni finanziari, appartenenti ai soggetti privati, singoli o famiglie, confluiscono nella Comunità e sono concessi a titolo enfiteutico livellario alla Comunità stessa con le modalità e le specifiche livellarie previste dallo Statuto della Comunità.
Lo Statuto deve prevedere meccanismi e modalità che consentano ad un suo membro o famiglia di uscire dalla Comunità stessa con le eventuali clausole livellarie affinchè colui che esce possa recuperare il possesso, la tenuta e la piena proprietà dei beni conferiti in enfiteusi al momento dell'entrata nella Comunità.
Il numero massimo tra famiglie e singoli al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto non può superare 500. Tale valore può essere aumentato o diminuito con Legge votata da almeno 750 senatori.
La Comunità costituisce al tempo stesso una famiglia di famiglie ed una azienda produttiva ed economica, è dotata di un nome proprio, di un consiglio direttivo, di un presidente che la rappresenta in tutto e per tutto, eletti in base allo statuto prescelto, e di un ufficio di contabilità con personale abilitato.
Tutti gli scambi di beni, denari, prestazioni d'opera e servizi tra persone ed attività appartenenti alla Comunità non sono soggetto al controllo dello Stato né a tassazione di qualunque tipo ma sono disciplinati solamente dallo statuto interno e dalle disposizioni del consiglio direttivo.
Per meglio organizzarsi e valutare lo scambio di beni e servizi interni la Comunità può far ricorso la baratto o emettere una propria moneta valida solo ed esclusivamente al suo interno.
Gli scambi di beni, denari e servizi tra persone fisiche o giuridiche o attività appartenenti alla Comunità ed altri soggetti e persone fisiche e giuridiche esterne alla Comunità deve essere contabilizzato nei registri contabili e soggetto a tassazione come per una qualunque azienda o attività economica.
Le attività svolte da una Comunità possono estendersi a qualsivoglia settore della vita economica nel rispetto delle leggi vigenti e devono essere svolte dai membri stessi appartenenti alla Comunità. Tuttavia la Comunità può assumere dipendenti lavoratori esterni alla Comunità stessa, in numero massimo del 10 % delle persone fisiche maggiorenni appartenenti alla Comunità.
Tutti le persone fisiche della Comunità figurano come dipendenti della Comunità stessa che provvede al pagamento dei loro oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e pensionistici nella misura stabilita dallo Statuto interno armonizzato con le Leggi di ogni ordine e grado.
Qualora persone fisiche della Comunità esercitino un lavoro esterno alla Comunità stessa, la Comunità fiugura per essi come agenzia di lavoro interinale e contabilizza gli introiti relativi come tale.
La Comunità provvede sempre, comunque ed in ogni circostanza, anche in caso di calamità naturale, ad assicurare a tutti i suoi membri: il sostentamento, dignitose condizioni di vita, il diritto allo studio sia obbligatorio che universitario, alla salute, l'assistenza agli ammalati, disabili, all'infanzia ed agli anziani, mediante attività economiche ed assistenziali interne o esterne alla comunità stessa e grazie alla propria organizzazione.
E' esclusa ogni forma di assistenza ed aiuto verso la Comunità e verso i suoi membri da parte dello Stato, della Regione e del Comune in qualsivoglia circostanza. Ciò a bilanciamento dei minori introiti fiscali dovuti alla non tassabilità delle prestazioni interne alla Comunità.
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Art. 59 – Della solidarietà fra le regioni e fra le persone fisiche.
Le regioni dello Stato Reuneo hanno tutte pari dignità, godono delle stesse prerogative ed autonomia ed hanno gli stessi doveri verso lo Stato centrale.
Tuttavia il Senato può stabilire norme a vantaggio di Regioni per compensare svantaggi naturali climatici, mancanza di risorse e materie prime, distanze, bassa densità di popolazione in rapporto al territorio da manutenere.
E' inoltre istituito il fondo di salidarietà fra le Regioni sia appartenenti al Reuneo che estere. Tale fondo è a carico di tutte le persone fisiche e giuridiche del Reuneo mediante imposizione di una tassa di scopo nella misura fissa dell'uno per cento del reddito sia delle persone fisiche che giuridiche.
Al fondo di solidarietà si attinge previa legge emanata dal Senato ristretto dei 100 per aiutare Regioni del Reuneo colpite da calamità naturali estreme non dovute alla negligenza o colpa di amministratori o cittadini locali.
Le somme eventualmente non utilizzate in un anno vanno ad incrementare il fondo per gli anni successivi.
Il Senato dei 1000 può decidere di devolvere a titolo di solidarietà la metà della somme incassate l'anno precedente a Regioni estere colpite da eventi calamitosi naturali estremi non dovuti alla negligenza o colpa di amministratori o Cittadini locali.
E' inoltre istituito il fondo di salidarietà fra le persone fisiche, siano essi Cittadini che Apolidi. Tale fondo è a carico di tutte le persone fisiche e giuridiche del Reuneo mediante imposizione di una tassa di scopo nella misura compresa tra l'uno ed il due per cento del reddito annuo sia delle persone fisiche che giuridiche, valore da precisare anno per anno dal Senato.
Al fondo di solidarietà tra persone fisiche si attinge previa legge emanata dal Senato dei 1000 per aiutare persone fisiche del Reuneo che versano in povertà per motivi a loro non imputabili.
Rimane fermo il divieto di aiuto verso le Comunità di cui al precedente Articolo.
Le somme non utilizzate in un anno vanno ad incrementare il fondo per gli anni successivi.
Il Senato dei 1000 può decidere di devolvere a titolo di solidarietà la metà della somme incassate l'anno precedente a popolazioni estere che versano in condizioni miserevoli non dovute alla loro negligenza o colpa o inedia.
Ogni anno il Senato deve redigere l'elenco delle Regioni povere del Mondo non appartenenti al Reuneo che versano in condizioni miserevoli non dovute alla loro negligenza o colpa o inedia sotto pena di tre mensilità di stipendio per ciascun Senatore.
Art. 60 – Delle forme di previdenza ed assistenza garantite dallo Stato.
Lo stato Reuneo offre garanzie a tutela del risparmio affiché ad ogni persona fisica e giuridica non vengano meno risorse precedentemmente risparmiate ed accantonate per affrontare momenti di bisogno soggettivi e personali.
A tale scopo è istituito l'Istituto Nazionale di Previdenza ed Asistenza con il compito di gestire quei risparmi che ogni persona fisica e giuridica deciderà di versare a tale Istituto in un proprio conto o fondo di previdenza tutelato dallo Stato e garantito, qualora ricorra il caso, da tassazione collettiva proporzionale al reddito di ciascuna persona fisica e giuridica.
Tale Istituto è fondato e gestito dal Capo del Governo o da un Ministro di sua fiducia.
Ogni persona fisica e giuridica può aprire un proprio conto o fondo di deposito in tale Istituto e decidere di versare somme di denaro a sua totale discrezione in tre rate annuali nei mesi di aprile, agosto e dicembre utilizzando i normali canali bancari.
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Il titolare del conto può decidere di attingere a tale fondo e richiedere le somme versate solo ed esclusivamente per:
far fronte a gravi problemi di salute che impediscono il lavoro e la percezione di un reddito,
far fronte, mediante una pensione periodica quadrimestrale, alla propria vecchiaia da ritirare dopo i 70 anni. Tale età può essere aggiornata con Legge ordinaria del Senato sulla base delle prospettive di durata della vita media.
Nel caso di persone giuridiche ed aziende per far fronte a debiti non solvibili con la conduzione ordinaria ed a momenti di crisi aziendale.
Le somme depositate passano in eredità senza costi né tasse per gli eredi.
L'interesse annuo corrisposto sulle somme versate è fisso nella misura dell'indice annuo di inflazione aumentato dell'uno per cento.
Le somme depositate sono prestate dall'Istituto N. P. A. ad un tasso che copra l'interesse annuo corrisposto e le spese di gestione dell'Istituto a:
Regioni, Comuni ed al Governo che devono offrire garanzie sulla loro restituzione coperte da specifica tassazione di scopo non stornabile ad altri capitoli di bilancio.
Aziende private con bilanci solidi, valutati tali da Revisori dei Conti Pubblici, e garantite da fideiussori affidabili.
Art. 61 – Della ricerca scientifica e della conoscenza
La conoscenza, assieme alla virtù, quindi al Ren, costituisce la duplice via confuciano-dantesca che eleva l'uomo verso l'assoluto e lo distingue dall'animale. Per questo la ricerca scientifica merita particolare attenzione nell'interesse di tutti e deve ricevere il contributo di tutti.
Il presente Statutum stabilisce una tassa di scopo proporzionale al reddito delle persone fisiche e giuridiche compresa fra il 3 ed il 5 % a favore della ricerca scientifica il cui valore preciso, comunque compreso nell'intervallo predetto, è stabilito dal Senato dei Mille anno per anno.
Il Senato dei Mille stabilisce inoltre i criteri di ripartizione degli introiti di tale tassa tra i vari istituti di ricerca pubblici affidando al Governo l'espletamento attuativo di tale incombenza.
La quota di reddito delle aziende produttrici reinvestita in ricerca non è assoggetabile a tassazione.
I risultati della ricerca sono soggetti ai diritti di brevetto. Gli introiti dovuti ai diritti di brevetto di istituti di ricerca pubblici appartengono per metà allo stesso Istituto che ha brevettato e per metà allo Stato e devono essere reinvestiti tutti per la ricerca.
C APO 3
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 62 – Del modo di giungere all'accorpamento delle regioni d'Europa.
Rimane ferma la UE – Unione Europea – con le sue norme, leggi e trattati.
Gli stati nazionali attuali che fanno parte della UE e che lo vorranno dispongano un referendum a suffragio universale con il quale l'elettore decide se accettare il presente Statuto ed accorpare la propria regione nel Reuneo.
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Le regioni che otterranno il voto favorevole con almeno il 60 % dei votanti andranno a costuire il nuovo Stato Reuneo che farà parte integrante della UE.
Se tutte le regioni di uno stato nazionale avranno dato il voto favorevole, quello stato nazionale scomparirà de iure e de facto, altrimenti rimarrà con le sue leggi interne ma comprenderà le sole regioni che non hanno dato voto favorevole all'adesione al Reuneo.
La nuova UE comprenderà pertanto gli attuali stati nazionali, ridotti delle regioni confluite nel Reuneo e comprendenti quelle regioni che non hanno voluto confluire nel Reuneo, ed il nuovo Stato Reuneo che inizierà il processo di legiferazione con gli organismi previsti nel presente Statuto e che accetterà e ratificherà tutte le attuali norme, Leggi e Trattati della UE attuale.
Dopo il referendum, note quali regioni hanno aderito al Reuneo, i movimenti e gli enti che hanno organizzato tale referendum stabiliscono le circoscrizioni elettorali per il voto sul Senato e si procede alla prima votazione come detto negli articoli precedenti.
Qualora tutte le Regioni della UE confluissero nel Reuneo, la stessa UE scomparirà come soggeto giuridico, sostituita in tutto e per tutto dal Reuneo .
L'Euro, gestito dalla BCE, rimarrà la moneta comune.
Art. 63 – Delle sistemazione delle pendenze pregresse.
Il debito pubblico degli stati nazionali sia ripartito fra le regioni attuali in proporzione al numero di abitanti e rimanga a carico di ciascuna regione e dei suoi abitanti che si impegnano, mediante specifica tassazione annuale di scopo, a ridurlo del 50% nella prima indizione, ovvero nei primi 15 anni dall'entrata in vigore del Reuneo, e del rimanente 50% nella seconda indizione ovvero entro il trentesimo anno.
Tuttavia la BCE può decidere in autonomia di emettere moneta allo scopo di acquistare ed annullare parte del debito pubblico, attribuendo tale emissione di moneta pro capite, se le condizioni del cambio dell'Euro con le principali monete mondiali lo permetterà, al fine di agevolare la formazione del Reuneo.
In attesa che il Senato dello Stato Reuneo legiferi in tutte e nelle singole varie materie ogni Regione, onde evitare vuoti di potere e di regole, rimane legata alle vecchie Leggi ed usi in vigore nel proprio stato nazionale a cui è appartenuta.
L'entrata in vigore di una Legge dello Stato Reuneo abroga de iure e de facto le precedenti norme in contrasto con tale Legge.
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APPENDICI
APPENDICE 1 – schema di piano regionale di immigrazione
Il sottoscritto ............................ in qualità di Governatore della Regione ..............................
decreta e comunica il seguente piano di immigrazione regionale per l'anno ..................
immigrati appartenenti a famiglie povere provenienti da Regioni povere, di cui alla lista stilata dal Senato, da curare a titolo di solidarietà nel sistema sanitario regionale in modo totalmente gratuito, n° ........... per una spesa prevista di euro .................
immigrati giovani appartenenti a famiglie povere provenienti da Regioni povere, di cui alla lista stilata dal Senato. da inserire a titolo di solidarietà nel sistema scolastico regionale in modo totalmente gratuito, n° ........... per una spesa prevista di euro .................
immigrati da inserire nel sistema produttivo regionale sia pubblico che privato n° ........ per una spesa complessiva per la loro formazione, sussistenza iniziale, insegnamento della lingua, domicilio ed altro di Euro .....
I suddetti immigrati saranno ospiati nelle seguenti strutture ed edifici idonei in base alle norme edilizie, igieniche e sanitarie previste dai Piani Regolatori Comunali ove essi sono ubicati:
.... segue elenco degli edifici di residenza ed ospitalità con la descrizione delle principali caratteristiche edilizie ....
La suddeta spesa complessiva di Euro ............ sarà coperta mediante tassazione specifica di scopo della popolazione regionale nel seguente modo e con le seguenti modalità:
.... segue la descrizione delle modalità della tassazione
I doveri a carico dell'immigrato per motivi economici e lavorativi, di cui al 3° punto saranno i seguenti:
dovere di risiedere e lavorare ad orario sindacale per almeno dieci anni nella presente Regione,
dovere di partecipare ad una associazione di volontariato nel settore culturale o socio-assistenziale
dovere di rispettare tutte le Leggi di qualsiasi ordine e grado,
dovere di frequentare i corsi di lingua e informazioni generali predisposti dalla presente Regione
altri eventuali doveri che dovranno risultare nel contratto di immigrazione.
luogo ................. , data ................. indizione ....... Il Governatore Regionale
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APPENDICE 2 - schema di domanda di immigrazione
Il sottoscritto ................................... nato a ........................ provincia o regione .............
dello Stato di ................................ il .........................................
di religione .......................................... in possesso del titolo di studio ........................
conseguito presso ........................................
CHIEDE
di poter immigrare nello Stato Reuneo a scopo di ...............................................
avendo come preferenza l'immigrazione nelle seguenti Regioni, in ordine
..................
...............
...................
in difetto di possibilità di accoglienza nelle tre regioni suddette il sottoscritto accetta l'ospitalità di qualunque Regione.
Il sottoscritto, dichiara:
di non avere pendenze giudiziarie in corso nel proprio Stato
di non essere mai stato espulso da uno stato o ex stato o regione del Reuneo.
Di essere / non essere sposato/a
di avere / non avere figli (eventuale numero)
................ eventuale dichiarazione di essere perseguitato ed altro .............
dichiara di essere consapevole che la falsa dichiarazione dei dati suddetti comporta la pena a 10 anni di lavori forzati di secondo livello nello Stato Reuneo,
di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di immigrazione predisposto dalla Regione ospitante.
Di accettare, condividere e rispettare lo Statuto e le Leggi dello Stato Reuneo, della Regione e del Comune dove risiederà.
Si allega:
carta di identità con fotografia,
copia del titolo di studio.
altri eventuali allegati
luogo ..................... data .......................... firma
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